Il disegno di legge di bilancio 2017 approvato alla Camera e passato al Senato per la ratifica definitiva lo scorso 28 novembre, reca ai commi 88 esegg alcun e norme di agevolazioni fiscali per le Casse pensioni dei professionisti e i fondi di previdenza complementare che investono nell’economia reale.
88. Le Casse pensioni privatizzate dei professionisti possono destinare somme, fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, ai seguenti investimenti:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione
nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio resi- denti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese.
I redditi, così generati sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito.
Gli strumenti finanziari oggetto di questi investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i
redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente
agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli stessi strumenti finanziari entro novanta giorni.
Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 252/05 possono destinare somme,
fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati precedentemente indicati e devono essere detenuti per almeno cinque anni.
Questi redditi sono esenti da impostee pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti da questi investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di dell’ articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere fatto entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito
negli stessi strumenti finanziari entro novanta giorni dal rimborso.
Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi prece- denti la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna
di esse.
88. Le Casse pensioni privatizzate dei professionisti possono destinare somme, fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, ai seguenti investimenti:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione
nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio resi- denti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese.
I redditi, così generati sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito.
Gli strumenti finanziari oggetto di questi investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i
redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente
agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli stessi strumenti finanziari entro novanta giorni.
Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 252/05 possono destinare somme,
fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati precedentemente indicati e devono essere detenuti per almeno cinque anni.
Questi redditi sono esenti da impostee pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti da questi investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di dell’ articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere fatto entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito
negli stessi strumenti finanziari entro novanta giorni dal rimborso.
Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi prece- denti la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna
di esse.