Il decreto legge189/2016 convertito con legge 229/16 ha stabilito delle misure anche in tema della riscossione dei contributi previdenziali e della possibilità di chiedere anticipazioni agli iscritti alle forme di previdenza complementare dei terremotati del 24 agosto e 30 ottobre 2016. Fonchim, il fondo di pensione complementare per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica e dei settori affini, ha emanato la circolare n. 1 del 16.01.2017 che reca disposizioni operative sul secondo aspetto
Il decreto pro terremotati, fra l’altro dispone che nei Comuni interessati sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 e nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 .
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Chi sperava invece in una esenzione pura e semplice è stato servito. Mica si poteva fare come per il jobs act che per lo stesso periodo temporale le imprese sono state risparmiate.
Sempre per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni colpiti possono chiedere l’ anticipazione della posizione individuale maturata in via transitoria, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto
2016. Queste disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi.
Fonchim con la circolare surrichiamata ha disposto che limitatamente ai soggetti previsti, anche per ottenere l’anticipo del 30% senza motivazioni, si prescinde dal periodo di iscrizione di 8 anni.
La legge nulla prevede per l’anticipo del tfr maturato, per cui per ottenerla occorre avere 8 anni di lavoro presso la stessa azienda.
Sempre per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni colpiti possono chiedere l’ anticipazione della posizione individuale maturata in via transitoria, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto
2016. Queste disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi.
Fonchim con la circolare surrichiamata ha disposto che limitatamente ai soggetti previsti, anche per ottenere l’anticipo del 30% senza motivazioni, si prescinde dal periodo di iscrizione di 8 anni.
La legge nulla prevede per l’anticipo del tfr maturato, per cui per ottenerla occorre avere 8 anni di lavoro presso la stessa azienda.