Il Fondo di garanzia costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’INPS e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
Surroga del fondo di garanzia
Le somme erogate a titolo di finanziamento per APE, se oggetto di recupero in favore del fondo di garanzia, sono assistite da privilegio ed in quanto tali sono crediti qualificati ai fini dei criteri di priorità in caso di concorso di altre trattenute.
Per quanto concerne le modalità di recupero l’INPS, in qualità di Gestore, surrogato nei diritti dell’istituto finanziatore, previsti dall’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, provvede secondo quanto verrà stabilito nella convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il recupero dell’80% del residuo debito, maggiorato degli interessi legali, secondo quanto stabilito agli articoli 13, 14 e 15 del decreto, avviene attraverso gli strumenti di riscossione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di recupero crediti ed in coerenza con i criteri di cui alla Determinazione Presidenziale INPS n. 123 del 26 luglio 2017 – Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.
Nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e d), e all’articolo 17 del decreto l’INPS provvede al recupero nei confronti del soggetto finanziato o dei suoi eventuali eredi in unica soluzione e, in subordine, con pagamento rateale nel limite temporale massimo di 36 mensilità. Il piano rateale dovrà essere impostato con trattenute su pensione, qualora sussistente, con la salvaguardia del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nei limiti del quinto dell’imponibile mensile lordo del totale dei trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, o con rimessa in denaro.
Qualora il piano rateale con trattenute su pensione non consenta l’estinzione del debito oggetto di recupero in 36 mensilità deve essere impostato un piano rateale con rimesse in denaro contestuale e complementare nello stesso limite di 36 mensilità.
Qualora il soggetto finanziato o suoi eventuali eredi risultassero inadempienti con il mancato pagamento di tre rate, anche se non consecutive, l’INPS notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’articolo 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 o all’esperimento delle azioni utili ai fini del recupero del credito.
Nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), l’INPS provvede al recupero nei confronti dell’impresa assicuratrice in unica soluzione.
Qualora l’impresa assicuratrice risultasse inadempiente, l’INPS notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’articolo 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 o all’esperimento delle azioni utili ai fini del recupero del credito.
Inefficacia della garanzia
Ai sensi dell’articolo 16 del decreto la garanzia del fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all’istituto finanziatore. L’INPS, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza, comunica al soggetto finanziato ed all’istituto finanziatore, entro il termine di 30 giorni, l’avvio del relativo procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
Operatività della garanzia dello Stato
Ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante secondo le modalità contemplate dall’articolo 17 del decreto.
In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dal fondo.
Trascorsi 60 giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del fondo di garanzia, l’istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione VI, e all’INPS, che procede all’istruttoria, trasmettendone le risultanze ed il parere motivato al predetto Dicastero.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, all’esito favorevole di dette attività del Gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, previa verifica che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del fondo e l’escussione della garanzia dello Stato.
Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di soddisfo dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
circolare Inps 28/2018