Con messaggio n 2866 del 17.07.2018, l’Inps torna sul tema della pensione ai superstiti studenti, fornendo ulteriori precisazioni.
Il messaggio puntualizza per ciascun profilo di studente la documentazione e le procedure richieste per ottenere la prestazione.
Per quanto riguarda gli studenti che frequentano università o istituti di istruzione superiore all’estero unitamente alla domanda di pensione è richiesto il certificato di iscrizione con traduzione asseverata e una dichiarazione attestante il corrispondente valore in Italia del corso di studio frequentato.
Tale ultima dichiarazione va richiesta dal diretto interessato alle Amministrazioni e Istituzioni competenti.
Nel caso di frequentazione di percorsi di studio universitario in uno dei Paesi firmatari della convenzione di Lisbona del 1997, sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio, la valutazione ai fini previdenziali spetta al MIUR (Ministero dell’ Istruzione e dell’Università e della Ricerca).
Diversamente nel caso di corsi di studio universitario svolto in Paesi non aderenti alla succitata convenzione di Lisbona, la certificazione attestante il valore in Italia del percorso di studio può essere richiesta alle Università italiane ovvero riconosciuta in base ad accordi bilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di studio con validità legale in Italia.
Per quanto riguarda gli studenti che frequentano corsi di studio di livello non universitario restano invariate le istruzioni impartite nel messaggio n. 4413/17.
Pertanto per costoro oltre alla domanda di pensione è richiesto il certificato di iscrizione con traduzione asseverata e una dichiarazione di corrispondenza in Italia del corso di studio svolto all’estero che è rilasciata dagli uffici scolastici regionali del MIUR.
Da ultimo il messaggio dell’Inps da indicazioni in merito agli studenti che frequentano scuole ed università in Italia il cui status di studente può essere autocertificato con l’indicazione dell’anno di immatricolazione e della durata del corso di studio.
A tal riguardo il messaggio dell’Inps richiama l’articolo 22 della l. 903/65 in ordine ai requisiti richiesti per l’ottenimento della prestazione: durata legale degli studi fermo restando il limite massimo di 26 anni di età.