L’articolo 23 del DL 4/19 più di un anno fa, in occasione del varo della famosa e dimenticata quota 100, ha disposto l’erogazione anticipata del TFS/TFR fino a 45.000. Ma a distanza di tanto tempo lo schema del Dpcm non è ancora in vigore. Ora sembra che dopo i due pareri del 16 gennaio e 27 febbraio 2020 del Consiglio di Stato che sospendevano l’applicazione di quanto disposto, finalmente la Ministra della Funzione Pubblica Fabiana Dadone ha dichiarato che le modifiche apportate al Decreto in questione hanno acquisito il bollino della Ragioneria generale e le firme dei tre ministri interessati: Roberto Gualtieri (Economia), Nunzia Catalfo
(Lavoro) oltre ovviamente alla titolare della Funzione pubblica.
Dalle dichiarazioni rilasciate ieri, dopo oltre un anno di attese si dovredde essere nelle condizioni di poter attivare le procedure di richiesta che comunque richiedono i seguenti adempimenti:
Fare richiesta all’ente erogatore del TFR/TFS (generalmente si tratta dell’Inps) la certificazione attestante il diritto all’anticipazione;
Rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all’iniziativa (saranno elencati nella convenzione ABI-Ministero del Lavoro) presentando la richiesta di anticipo;
L’istituto di credito a sua volta si rivolge all’ente di erogazione chiedendo la conferma della
sussistenza dei presupposti per l’anticipazione;
in caso di esito positivo di quest’ultima fase la liquidazione dell’anticipo avverrà entro i successivi 15 giorni.
In ogni caso tra la domanda della certificazione e l’accredito del TFR non devono pas –
sare più di 75 giorni.
Tuttavia per la piena efficacia mancano ancora il parere della Corte dei Conti, che dovrebbe confermare il provvedimento entro il prossimo mese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, necessario per attivare l’accordo previsto dalla legge, tra ABI (Associazione bancaria italiana) e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Si ricorda inoltre che la tassazione del TFS dal 2019, dopo Il DL 4/2019 prevede, una riduzione dell’aliquota dell’imposta per gli imponibili fino a 50.000 euro, in proporzione al tempo di attesa che intercorre tra il momento in cui sorgono il diritto alla prestazione (cessazione del rapporto di lavoro) e il termine di decorrenza dell’indennità di fine rapporto con le seguenti misure:
1,5 % per i Tfs pagati decorsi 12 mesi dalla cessazione.
-3 % per i Tfs pagati decorsi 24 mesi dalla cessazione
-4,5% per i Tfs pagati decorsi 36 mesi dalla cessazione
-6% per i Tfs pagati decorsi 48 mesi dalla cessazione
-7,5% per i Tfs pagati decorsi 60 mesi dalla cessazione.