Messaggio Inps n. 3627 del giorno 8 /10/2020
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Il Rdc può esser rinnovato, dopo un mese di sospensione che non opera invece per la Pensione di cittadinanza.
Nel mese di settembre 2020 coloro che hanno sempre beneficiato del Rdc fin da aprile 2019 hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”.
A partire dal mese di ottobre 2020 si potranno presentare la domanda di rinnovo di Rdc.
Si evidenzia che, in caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua.
Per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione di nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici:
– tramite il gestore del servizio Poste Italiane;
– accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
– presso i centri di assistenza fiscale;
– presso i patronati;
– tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.
Variazione della composizione del nucleo familiare
Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge e presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione.
In tali casi è necessario la presentazione di una nuova domanda.
Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.
Il sistema di sanzioni che regola il Rdc prevede che, in caso di revoca o decadenza, è possibile presentare una nuova domanda da parte del richiedente o di un altro componente il nucleo familiare decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza. Laddove siano presenti minorenni o disabili, il termine è abbreviato a sei mesi.
Nel caso in cui il godimento del beneficio si interrompa prima dei 18 mesi previsti dalla normativa, ad esempio in caso di rinuncia oppure per tutte quelle situazioni regolarmente comunicate con il modello “Rdc-com esteso” che danno luogo alla perdita dei requisiti, si chiarisce che si terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni. Conseguentemente, decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio per un massimo di 18 mensilità.