Chi sono i fiscalmente a carico
Gli aderenti ad una forma pensionistica possono anche iscrivere alla stessa forma i propri figli o coniugi in modo che anche questi possano costituirsi un montante integrativo. Sono i cosiddetti “fiscalmente a carico” dell’aderente, ovviamente.
Ora su questa categoria ogni tanto sorgono questioni e richieste di delucidazioni alla Covip. Che puntualmente interviene, chiarisce, precisa e fornisce indicazioni operative.
Il tema questa volta è la possibilità di riscatto della posizione individuale da parte degli aderenti fiscalmente a carico che non svolgano un’attività lavorativa.
In particolare, viene chiesto se possa considerare come “ perdita dei requisiti di partecipazione” il caso in cui un aderente fiscalmente a carico, privo di un’attività lavorativa, si trasferisca a vivere all’estero (o in una regione diversa rispetto a quella della forma pensionistica territoriale).
Tale fenomeno si verifica frequentemente allorché i lavoratori stranieri, dopo un periodo di lavoro in Italia, rientrano nel paese di origine con le proprie famiglie (o cambino regione di residenza).
Qualora non si consentisse il riscatto di queste posizioni, le stesse resterebbero “bloccate” presso la forma pensionistica complementare.
Al riguardo, si ricorda che la COVIP, ha più volte sottolineato che l’iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia rispetto a quella dell’aderente principale.
Circa i riscatti dei fiscalmente a carico, i lavoratori possono venirsi a trovare in una delle situazioni che legittimano il riscatto stesso legato solo se legato alle vicende del rapporto di lavoro (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità, riduzione della capacità lavorativa).
Inoltre la Covi ha già precisato che non è consentito al fiscalmente a carico di esercitare il riscatto della propria posizione a causa della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione del c.d. aderente principale che abbia cessato la sua attività lavorativa.
Con Circolare COVIP del 26 ottobre 2017, prot. n. 5027 è stato chiarito che detta facoltà è da riconoscersi ai soli aderenti su base individuale i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale status.
Si deve, quindi, dimostrare la perdita dello status di lavoratore per poter fruire, quali aderenti su base individuale, del predetto riscatto. Il semplice trasferimento all’estero degli aderenti su base individuale non è causa sufficiente.
Pertanto nel caso di semplice trasferimento territoriale, non si verifica una cessazione dei requisiti di partecipazione, per cui il riscatto non può essere effettuato.
Sotto il profilo sostanziale, inoltre, si fa presente che la posizione di previdenza complementare del fiscalmente a carico non subisce necessariamente variazioni in caso di trasferimento all’estero della famiglia di appartenenza, in quanto la stessa potrà in linea di principio continuare ad essere incrementata con contribuzioni volontarie del genitore (o del coniuge). Né può ritenersi che costituisca causa legittimante del riscatto il mero venire meno, se del caso, delle agevolazioni fiscali in capo al soggetto versante i contributi alla forma pensionistica complementare.