La pensione anticipata flessibile come ottenerla e per quale importo
Nel corrente 2024 si può andare in pensione anche prima del 67 anni di età, se si hanno 41 anni di contributi, bastano 62 anni di età.
Introdotta con la legge finanziaria 2024, ora l’Inps con circolare 39 del 27 febbraio 2024 ha emanato delle istruzioni in merito e quelle relative alla possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata.
Il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di
polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza non possono accedere a questa tipologia di pensione.
Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ( ex Enpals) possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Bisogna ricordare però che nel caso di pensione flessibile anticipata, essa sarà determinata con il sistema contributivo per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (2.394,44 euro), fino al raggiungimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, sarà posto in pagamento l’intero importo della pensione spettante tempo per tempo e perequato.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia fino al 2026 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita.
Sulla decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato, il trattamento decorre dopo sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni conseguono il diritto nove mesi dopo.
Con riferimento per gli appartenenti al comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che stabilisce che per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno., cioè vanno in pensione sempre dal 1 settembre anche se i requisiti di anzianità e di servizio li maturano successivamente, ma sempre entro la fine dell’anno.
Restano ferme le disposizioni in materia di incumulabilità della pensione con
i redditi da lavoro e di individuazione dei termini di pagamento del trattamento di
fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) per coloro che perfezionano i
requisiti nell’anno 2024.
Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni dei pubblici dipendenti.
Il requisito di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Ai fini dei contributi è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione di lavoro effettivo al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che perfezionano i requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il
trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo.
Il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.
I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico.
La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS preclude l’esercizio della facoltà in argomento.
Il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, va verificato tenendo conto dell’anzianità
contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.
Anche gli iscritti alla Gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l’assicurazione possono esercitare la facoltà di cumulo.
Incentivo al posticipo del pensionamento
I lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico.
Per i soggetti del settore privato che maturano il diritto alla pensione anticipata nel 2024, l’esonero contributivo può avere una decorrenza dal 2 agosto 2024,
dal 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO; dal 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni; dal 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento
alla pensione anticipata flessibile
A decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in
oggetto, è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva.
Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi sette mesi dalla maturazione del diritto, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei sette
mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il
versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.
Con successivo messaggio l’Inps fornirà le istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario nonché dei relativi importi.