L’art. 11 comma 10 D.Lgs. 252/2005 stabilisce l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari, nella fase di accumulo. In poche parole quando il lavoratore è iscritto al fondo non si può “toccare” niente. Diventa pignorabile la somma debitoria nel momento il montante diventa esigibile perchè il dipendente è andato in pensione o ha diritto ad una qualsiasi forma di estinzione come il riscatto.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Pisa ribadendo che si tratta ormai di giurisprudenza consolidata, locuzione con cui si intende l’adozione di soluzioni identiche o analoghe dello stesso problema, o di problemi analoghi o connessi. Cioè non ci sono sulla stessa materia decisioni divergenti, quando un tribunale afferma una cosa ed un altro il suo contrario.