L’Inps ha finito i soldi per il Tfs/Tfr degli statali

Già esaurito lo stanziamento che doveva durare un anno

Non così per i dipendenti pubblici. Il pagamento dipende dal motivo per cui si è lasciato il servizio. Subito per malattia e quasi subito per limiti di età, cioè in pensione a 67 anni. Un po’ più doloroso per coloro che hanno scelto il pensionamento anticipato. Perchè la decorrenza del diritto alla riscossione parte dalla data di compimento dei 67 anni. Per cui una lavoratrice o un lavoratore che è andato in pensione a 62 anni, per avere quello che è un suo risparmio previdenziale, deve aspettare 5 anni. Né meglio va per coloro che sono iscritti alla previdenza complementare, perché la quota maturata prima dell’adesione ad un fondo, subisce le stesse regole.

Comprensibili le proteste ed i ricorsi degli interessati.

L’articolo 23 del decreto-legge 4/  2019, n. 4 ha previsto per i pubblici dipendenti cessati dal servizio, la possibilità di richiedere un anticipo di una quota di TFS/TFR fino a 45.000 euro.

Le modalità di attuazione per la richiesta dell’anticipo sono state disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51.  Successivamente, fu sottoscritto un Accordo Quadro.

Per poter attivare le procedure si  richiedono i seguenti adempimenti:
Ø Fare richiesta all’ente erogatore del TFR/TFS (generalmente si tratta dell’Inps) la certificazione attestante il diritto all’anticipazione;
Ø Rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all’iniziativa;

Ø L’istituto di credito a sua volta si rivolge all’Inps chiedendo la conferma della sussistenza dei presupposti per l’anticipazione;
Ø in caso di esito positivo di quest’ultima fase la liquidazione dell’anticipo avverrà entro i successivi 15 giorni.
Ø In ogni caso tra la domanda della certificazione e l’accredito del TFR non devono passare più di 75 giorni.

Per “lenire” ulteriormente il disagio lo stesso DL 4/2019 prevede una riduzione dell’aliquota dell’imposta per gli imponibili fino a 50.000 euro, in proporzione al tempo di attesa che intercorre tra il momento in cui sorgono il diritto alla prestazione (cessazione del rapporto di lavoro) e il termine di decorrenza dell’indennità di fine rapporto con le seguenti misure:


· 1,5 % per i Tfs pagati decorsi 12 mesi dalla cessazione.
· -3 % per i Tfs pagati decorsi 24 mesi dalla cessazione
· -4,5% per i Tfs pagati decorsi 36 mesi dalla cessazione
· -6% per i Tfs pagati decorsi 48 mesi dalla cessazione
· -7,5% per i Tfs pagati decorsi 60 mesi dalla cessazione.

L’istituto di previdenza ha stanziato dal 2022 circa 300 milioni di euro. Esso consente agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di ottenere l’importo del TFS maturato, al netto di interessi e spese, ad un tasso d’interesse dell’1%. Sull’importo dell’anticipazione al lordo degli interessi si applicherà la ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione. Poichè il Fondo Credito ha una disponibilità di 300 milioni di euro, avranno l’anticipo chi ha anticipato subito la relativa domanda.

Il Fondo è finanziato direttamente dagli iscritti con una trattenuta dello 0.35% dello stipendio e non grava quindi sulla finanza pubblica.

Ora l’Inps con il  Messaggio numero 1628 del 25-04-2024 ha reso noto che con riferimento alla prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti iscritti al Fondo Credito che le risorse finanziarie a essa destinate nel Bilancio di previsione dell’INPS per l’anno 2024 sono, sulla base delle stime effettuate, in via di esaurimento. Pertanto a partire dal 25 aprile 2024 non si può fare domanda. Ma l’Inps lascia aperta qualche possibilità di rifinanziamento, perché alla fine del messaggio aggiunge: “in merito alla gestione delle pratiche non elaborate, le Sedi/Poli territoriali e nazionali non devono procedere al mancato accoglimento delle stesse, in attese di ulteriori istruzioni operative”.