Siamo nel periodo delle dichiarazioni dei redditi, il 730 incombe ed i dubbi sono tanti. Coloro che sono in godimento di una pensione Inps e di una rendita complementare spesso sono indotti nell’errore di cumulare le pensioni in godimento, ma non è così. Vediamo nel dettaglio. La rendita derivante dalla pensione integrativa non fa cumulo con la pensione INPS e viene applicata una fiscalità diversa in quanto alle forme di previdenza complementare si applica una tassazione separata (e agevolata).
La pensione INPS è soggetta a normale tassazione IRPEF, per cui sull’assegno pensionistico si applica l’aliquota fiscale che corrisponde allo scaglione in cui ricade.
La rendita, cioè la pensione complementare dei fondi pensione è tassata con una ritenuta alla fonte che corrisponde all’imposta.
Essa è del 15%, ma questa aliquota si riduce con il crescere dell’anzianità di iscrizione, fino al limite del 9%: praticamente fino a 15 anni di iscrizione ad un fondo si paga l’aliquota del 15%, dal 16 anno in poi questa si riduce di 0,3 punti per ogni anno in più, con un massimo di riduzione di 6 punti arrivando quindi al 9% dopo 35 anni dall’inscrizione al fondo.