Con la stretta sui probabili anticipi pensionistici, ti soccorre la Rita

La “Rendita integrativa temporanea anticipata”(RITA), dà la possibilità di riscuotere la pensione complementare in attesa della maturazione della pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio e la normativa comunque non contiene un divieto di cumulo o un’incompatibilità con trattamenti pensionistici diversi dalla predetta pensione di vecchiaia e può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, una pensione anticipata o di anzianità.
La RITA può essere richiesta sia dai lavoratori del pubblico impiego, che del settore privato e che hanno almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare o “risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi” (art. 11, commi 4 e 4-bis, del Decreto lgs. 252/2005) o avere almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza.

La RITA consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte della pensione, a seconda delle proprie esigenze, che corrisponde a quanto maturato nel fondo pensione integrativo fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio. In sostanza, con la rendita integrativa temporanea anticipata si può smettere di lavorare in anticipo, percependo quanto maturato nel proprio fondo pensione su richiesta al gestore. Ad esempio, si può ottenere la pensione RITA nel 2023 anche maturando l’età e i requisiti INPS per la prestazione pensionistica, solo nel 2028 (2033 nel caso di lavoratori inoccupati da lungo tempo).

La RITA può essere concessa a cadenza mensile, bimestrale o trimestrale a richiesta chiedendo l’erogazione di tutto o parte del capitale accumulato. Se si lascia nel fondo la parte residua che sarà erogata come pensione integrativa, nel momento in cui si va in pensione, si inizia a percepire l’integrazione sulla pensione per tutta la vita o per la metà come rendita vitalizia e l’altra come capitale.

Una questione riguarda la compatibilità della percezione della RITA con lo svolgimento, in tale periodo, di attività lavorativa di ogni tipologia, in Italia o all’estero (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc…).

Il requisito della cessazione dell’attività lavorativa, accompagnata dall’inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi, deve sussistere al momento della domanda di accesso alla RITA, non essendo vietato, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un’attività lavorativa in qualsiasi forma. E’, quindi, da ritenersi possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’erogazione della prestazione sotto forma di RITA mentre non è possibile erogare la RITA in un’unica soluzione nei confronti degli aderenti prossimi al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, poiché la RITA consiste “nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”, qualora non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.

La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata a una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota del 15%, che può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare che eccede il quindicesimo anno, fino a un massimo di 6 punti percentuali1.

Inoltre, per le prestazioni erogate a un “vecchio iscritto”, riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari1. Per le somme richieste a titolo di RITA, l’aliquota di tassazione può degradare in ragione dell’aumento dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA.

Per maggiori dettagli specifici e una panoramica completa delle diverse ipotesi di imposizione a cui sottoporre la RITA, è consigliabile consultare la risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2022, fornita dall’Agenzia delle Entrate.