Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

L’Inps con circolare n. 69 del 29 maggio 2024, ha fornito le necessarie indicazioni in merito al riscatto dei periodi vuoti dei contributi che può essere fatto solo da chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996.

L’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), ha introdotto nuovamente per il biennio 2024-2025, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

La facoltà di questo riscatto è riconosciuto solo da chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e non è in godimento di pensione.

Se l’istanza è presentata da un  superstite, , le condizioni per l’accesso al riscatto devono essere verificate in base alla situazione del dante causa.

Il  riscatto può essere richiesto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi per il periodo fra l’1.1.1996 e 31.12.2023.

Importante, il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi della precedente normativa (art 20, decreto-legge n. 4/2019). Pertanto chi aveva già fatto domanda in precedenza può fare nuova domanda per altri 5 anni!

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

 i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro ed è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione dell’ammontare.

Trattandosi di periodi dal 1996, i periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.  In linea retta, i parenti di secondo grado sono i nonni per i nipoti e i nipoti per i nonni. Per nipoti si intendono, ovviamente, i figli dei figli, in linea collaterale, sono parenti di secondo grado i fratelli. 

La nuova disposizione non prevede  che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento.

Ne consegue che per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro e può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.

La domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato, se no la domanda non avrà corso.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno i soliti  canali. Se siete coraggiosi provate con lo Spid, prima di rivolgervi al patronato.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo. In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto il periodo corrispondente all’importo versato.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta/reversibile.