Il ritardato pagamento del Tfr agli statali comporta una perdita superiore ai 17.000 euro!

La Cgil con uno studio reso noto su Collettiva denuncia il persistere del ritardo del pagamento del Tfr degli Statali

Il sindacato nel suo report denuncia una perdita che varia dai 17 mila ai 41 mila euro. È quanto costerà ai pubblici dipendenti il  differimento del pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) e del trattamento di fine rapporto (Tfr).

L’analisi ha infatti evidenziato chiaramente l’impatto devastante che il differimento del pagamento del Tfs comporta sul potere d’acquisto dei dipendenti pubblici,

I dipendenti del settore privato quando terminano il rapporto di lavoro con la propria azienda, se vi hanno lavorato più di 15 giorni, hanno diritto alla “liquidazione”, cioè il trattamento dei fine rapporto (TFR). Ordinariamente il pagamento avviene al massimo entro 6 mesi dalla cessazione. La media è di tre mesi.

Non così per i dipendenti pubblici. Il pagamento dipende dal motivo per cui si è lasciato il servizio. Subito per malattia e quasi subito per limiti di età, cioè in pensione a 67 anni. Un po’ più doloroso per coloro che hanno scelto il pensionamento anticipato. Perchè la decorrenza del diritto alla riscossione parte dalla data di compimento dei 67 anni. Per cui una lavoratrice o un lavoratore che è andato in pensione a 62 anni, per avere quello che è un suo risparmio previdenziale, deve aspettare 5 anni. Né meglio va per coloro che sono iscritti alla previdenza complementare, perché la quota maturata prima dell’adesione ad un fondo, subisce le stesse regole.

Comprensibili le proteste ed i ricorsi degli interessati.

Secondo lo studio,” i lavoratori che sono cessati nel 2022 per pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi, uno in meno per le donne), con una retribuzione di 30.000 euro, a fronte di un Tfs nominale di 86.000 euro, subiscono una perdita complessiva di 17.958 euro. Questa perdita è il risultato di una doppia penalizzazione: da un lato, l’inflazione ha ridotto il valore reale delle somme percepite tra la cessazione e la liquidazione del Tfs; dall’altro, il mancato rendimento che questi importi avrebbero potuto generare se fossero stati investiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Le perdite aumentano proporzionalmente con l’aumento della retribuzione, arrivando a 25.310 euro per chi percepiva uno stipendio di 40.000 euro e a 41.290 euro per chi guadagnava 60.000 euro.”

Nonostante la Corte costituzionale, con la sentenza n. 130/23, abbia dichiarato questa prassi contraria al principio costituzionale della giusta retribuzione (art. 36 della Costituzione) , a più di un anno dalla sentenza, nessun passo avanti è stato fatto.

Tuttavia occorre ricordare che esistono delle possibilità di abbreviare i tempi e cioè la possibilità di chiedere delle anticipazioni che però non possono superare i 45.000 €.

L’articolo 23 del decreto-legge 4/  2019, n. 4 ha previsto tuttavia per i pubblici dipendenti cessati dal servizio, la possibilità di richiedere un anticipo di una quota di TFS/TFR fino a 45.000 euro.

Le modalità di attuazione per la richiesta dell’anticipo sono state disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51.

L’istituto di previdenza ha stanziato dal 2022 circa 300 milioni di euro. Esso consente agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di ottenere l’importo del TFS maturato, al netto di interessi e spese, ad un tasso d’interesse dell’1%. Sull’importo dell’anticipazione al lordo degli interessi si applicherà la ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione. Poichè il Fondo Credito ha una disponibilità di 300 milioni di euro, avranno l’anticipo chi ha anticipato subito la relativa domanda.

Per “lenire” ulteriormente il disagio lo stesso DL 4/2019 prevede una riduzione dell’aliquota dell’imposta per gli imponibili fino a 50.000 euro, in proporzione al tempo di attesa che intercorre tra il momento in cui sorgono il diritto alla prestazione (cessazione del rapporto di lavoro) e il termine di decorrenza dell’indennità di fine rapporto con le seguenti misure:


· 1,5 % per i Tfs pagati decorsi 12 mesi dalla cessazione.
· -3 % per i Tfs pagati decorsi 24 mesi dalla cessazione
· -4,5% per i Tfs pagati decorsi 36 mesi dalla cessazione
· -6% per i Tfs pagati decorsi 48 mesi dalla cessazione
· -7,5% per i Tfs pagati decorsi 60 mesi dalla cessazione.