Proprio per far vedere che si fa qualche cosa sulla previdenza complementare e sulle pensioni di anzianità, dopo aver fallito l’obiettivo di utilizzo del 25% del Tfr per la pensione, il Governo ci riprova ma con un obiettivo ed una platea più limitata utilizzando il meccanismo della Rita.
La Rita è la possibilità che ha un iscritto alla previdenza complementare di chiedere il versamento totale o parziale, del montante accumulato, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia che fino a tutto il 2026 è di 67 anni.
Per ottenere la R.I.T.A occorre avere i seguenti requisiti:
• cessazione dell’attività lavorativa o essere già titolare di una pensione anticipata o di anzianità;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi (quindi a partire dai 62 anni d’età);
- almeno 20 anni di contribuzione;
- almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Oppure, in alternativa:
• cessazione dell’attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 2 anni;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi (oggi, richiedibile dai 57 anni d’età);
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (3 anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro).
Coloro che hanno il primo contributo all’Inps, o altro ente pensionistico, a decorrere dal 1.1.1996 per chiedere la pensione anticipata devono avere attualmente 64 anni di età e 20 anni di contributi e cosa importante l’importo della pensione non può essere inferiore al cosiddetto “importo soglia”, pari a 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli (1603€) e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio (1496€); 2,6 volte per le donne con almeno due figli (1389€), ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del PIL.
Il requisito contributivo della pensione anticipata sarà adeguato all’evoluzione delle speranze di vita.
Il ragionamento che si fa è questo: Poniamo che tu con i contributi versati hai diritto, poniamo ad una pensione di 1200,00 euro, mentre l’importo soglia è di 1400,00 euro mensili, non ci puoi andare, ma se sei iscritto alla previdenza complementare aggiungi la somma mancante attingendo dal tuo montante maturato nel tuo fondo pensione.
Le prime obiezioni che vengono in mente come già detto, oltre ad avere come riferimento una platea veramente limitata, perché gli iscritti alla complementare contributivi puri sono una minoranza fra i 10milioni e passa di iscritti e poi anche utilizzando tutto il maturato accumulato non tutti potrebbero aver maturato una rendita tale da raggiungere l’importo soglia.
L’art 28 del disegno di legge sulla finanziaria 2025 che reca misure in materia di previdenza complementare prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile su richiesta dell’assicurato, può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Il valore teorico delle rendite è ottenuto, solo ai presenti fini, trasformando il montante effettivo accumulato con il valore dei coefficienti di trasformazione al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante questa opzione. I fondi di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo i criteri di erogazione adottati dalla singola forma.
Insomma ha tutto il sapore di trattasi solo di uno spot!