Il trasferimento del Tfr pregresso

La previdenza complementare, nota anche come pensione integrativa, si finanzia attraverso contributi che possono provenire da diverse fonti. Ecco le principali:

  1. Contributi del lavoratore: La maggior parte dei lavoratori decide di versare una parte del proprio stipendio in un fondo pensione.
  2. Contributi del datore di lavoro: In molti casi, il datore di lavoro contribuisce anch’esso al fondo pensione del dipendente, spesso in misura proporzionale a quanto versato dal lavoratore stesso.
  3. Contributi volontari: Oltre ai contributi standard, sia i lavoratori che i non lavoratori possono effettuare versamenti aggiuntivi volontari per incrementare il proprio fondo pensione.
  4. incentivi fiscali  per incoraggiare i cittadini a risparmiare per la pensione.
  5. Rendimenti degli investimenti: I fondi pensione investono i contributi versati in vari strumenti finanziari. I rendimenti ottenuti da questi investimenti contribuiscono a far crescere il capitale disponibile per la pensione.
  6. Devoluzione al fondo pensione del Tfr che si matura dalla data di iscrizione in poi. Ma dal 2008 è possibile trasferire anche il trattamento di fine rapporto maturato prima dell’iscrizione ad una forma di previdenza complementare

La Legge 244/2007 (finanziaria 2008)  include disposizioni riguardanti il Trattamento di Fine Rapporto (TFR. In particolare, l’articolo 2, comma 514 della legge.

E’ possibile trasferire il TFR pregresso (cioè il trattamento di fine rapporto maturato prima dell’iscrizione ad una forma di previdenza complementare) al fondo pensione, ma ci sono alcune condizioni.

  1. Accordo tra datore di lavoro e lavoratore: Il trasferimento del TFR pregresso non è automatico e richiede l’accordo sia del lavoratore che del datore di lavoro.
  2. Fondo di Tesoreria INPS: Se il TFR pregresso è stato accantonato presso il Fondo di Tesoreria INPS, non è possibile trasferirlo al fondo pensione.
  3. Tassazione: Il trasferimento del TFR pregresso non comporta tassazione al momento del trasferimento, ma l’importo verrà tassato al momento della percezione della prestazione pensionistica

La possibilità di trasferire il TFR pregresso alla previdenza complementare è prevista dal comma 7-bis dell’Articolo 23 del D.Lgs. 252/2005, introdotto dalla Legge 244/2007