Ape sociale e lavoratori precoci: nuovi criteri su disoccupazione e contributi esteri

Con il messaggio n.4195 del 25 ottobre 2017 l’Istituto fornisce istruzioni operative per l’attuazione del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero del Lavoro in merito alla condizione dello “stato di disoccupazione” per l’accesso al beneficio pensionistico all’Ape sociale e per i lavoratori c.d. precoci.

In particolare il Ministero ha ritenuto applicabile ai benefici in questione la regola secondo la quale lo stato di disoccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi, per cui eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi svolti nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione – ad esempio brevi rapporti di lavoro a termine oppure prestazioni di lavoro occasionale retribuite coi voucher – non determinano più il venir meno dello stato di disoccupazione. Le nuove domande di certificazione verranno esaminate alla luce del nuovo indirizzo interpretativo.

Le domande che sono state respinte in ragione delle brevi rioccupazioni riscontrate nel periodo successivo al termine della prestazione di disoccupazione saranno riesaminate d’ufficio dalle sedi dell’Istituto. Gli esiti delle rilavorazioni saranno comunicati secondo le consuete modalità. I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.
Inoltre si consente il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale anche attraverso la totalizzazione dei periodi di contribuzione estera maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia (messaggio n. 4170 del 24/10/2017).