Polizia Locale (vigili urbani) – introdotti gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza sostenute per causa di servizio.
La disposizione si applica a decorrere dalla data (22/04/2017) di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 14/2017 .
La disposizione si applica a decorrere dalla data (22/04/2017) di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 14/2017 .
La manovra “salva Italia” del 2011 del Governo Monti, soppresse istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresa la Polizia Locale (Municipale – Vigili Urbani) e la Polizia Provinciale che, pur svolgono sul proprio territorio funzioni analoghe a quelle delle altre forze di Polizia dello Stato.
Unici a non essere toccati dalla riforma, con il conseguente mantenimento di tutti i benefici legati al riconoscimento della causa di servizio, sono il personale del comparto difesa (Guardia di Finanza, Forze armate, Carabinieri e Corpo Forestale), sicurezza (Polizia di stato e Polizia penitenziaria) e soccorso pubblico (VV.FF).
Per i restanti dipendenti civili dell’amministrazione pubblica, rimane la tutela Inail.
Con l’emanazione del Decreto legge 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (art. 7 co. 2 ter), convertito con modificazioni dalla Legge 48/20173, sono stati introdotti, per la Polizia Locale, gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, con esclusione però della pensione privilegiata cancellata, come detto, nel 2011.
Pertanto, dal 22/04/2017,la polizia locale potrà beneficiare dell’istituto dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.
Il Corpo di Polizia Provinciale non essendo esplicitamente menzionato, corre il serio rischio di rimanere fuori.
Per quanto riguarda l’iter da seguire per l’accertamento resta in capo alla Commissione Medica Ospedaliera il diritto/dovere di pronunciarsi anche sull’idoneità al servizio o altre forme di inabilità. Nel Giudizio di inidoneità la Commissione prende in considerazione tutte le menomazioni di cui il dipendente è portatore, comprese quelle non dipendenti da causa di servizio.
Nella nuova norma non è stato cancellato in toto l’articolo che ha abrogato la causa di servizio, ma introdotto solo il diritto all’equo indennizzo e alle spese di degenza per causa di servizio.
Le maggiorazioni stipendiali che, per effetto dell’art. 70 comma 1 del D.lgs. 112/2008, sono applicabili solo al personale del comparto sicurezza.
Unici a non essere toccati dalla riforma, con il conseguente mantenimento di tutti i benefici legati al riconoscimento della causa di servizio, sono il personale del comparto difesa (Guardia di Finanza, Forze armate, Carabinieri e Corpo Forestale), sicurezza (Polizia di stato e Polizia penitenziaria) e soccorso pubblico (VV.FF).
Per i restanti dipendenti civili dell’amministrazione pubblica, rimane la tutela Inail.
Con l’emanazione del Decreto legge 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (art. 7 co. 2 ter), convertito con modificazioni dalla Legge 48/20173, sono stati introdotti, per la Polizia Locale, gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, con esclusione però della pensione privilegiata cancellata, come detto, nel 2011.
Pertanto, dal 22/04/2017,la polizia locale potrà beneficiare dell’istituto dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.
Il Corpo di Polizia Provinciale non essendo esplicitamente menzionato, corre il serio rischio di rimanere fuori.
Per quanto riguarda l’iter da seguire per l’accertamento resta in capo alla Commissione Medica Ospedaliera il diritto/dovere di pronunciarsi anche sull’idoneità al servizio o altre forme di inabilità. Nel Giudizio di inidoneità la Commissione prende in considerazione tutte le menomazioni di cui il dipendente è portatore, comprese quelle non dipendenti da causa di servizio.
Nella nuova norma non è stato cancellato in toto l’articolo che ha abrogato la causa di servizio, ma introdotto solo il diritto all’equo indennizzo e alle spese di degenza per causa di servizio.
Le maggiorazioni stipendiali che, per effetto dell’art. 70 comma 1 del D.lgs. 112/2008, sono applicabili solo al personale del comparto sicurezza.