La RITA o rendita integrativa temporanea anticipata, permette un pensionamento anticpato con l’erogazione di un reddito che permette di attendere l’età pensionabile che permette l’accesso alla quiescienza per vecchiaia.
Si tratta di attingere a fondi di previdenza complementare che il lavoratore ha accumulato nel corso della sua vita lavorativa per finanziare la rendita temporanea che permetterà, quindi, di giungere alla pensione di vecchiaia percependo una rendita mensile. La RITA, quindi, fa ricorso al capitale che il lavoratore ha accumulato sotto forma di TFR in fondi complementari.
La RITA, in base alla condizione lavorativa del richiedente, permette di anticipare la pensione di vecchiaia o di 5 o di 10 anni. Vediamo nel dettaglio.
Per i lavoratori occupati i requisiti richiesto nono:
cessazione dell’attività lavorativa;
entro cinque anni dal momento in cui si smette di lavorare si deve raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (attualmente 66 anni e 7 mesi, ma dal prossimo anno 67 anni tondi);
al momento della domanda si devono avere almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
e sempre al momento della domanda si devono avere 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico cui si chiede la Rita.
E’ possibile anticipare di 10 anni per i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
cessazione dell’attività lavorativa;
essere disoccupato dopo la cessazione dell’attività lavorativa per più di 24 mesi;
avere raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione;
avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
fonte:notizie ora