Il Rapporto della Covip 2018 si presta ad alcune considerazioni non nuove alle nostre valutazioni sulle politiche femminili ma particolarmente preoccupanti alle quali dedicare il punto. Le pensioni delle lavoratrici dovrebbero essere la vera priorità in ambito previdenziale, piuttosto che il pensionamento anticipato. Tema sempre attuale e con il quale il Paese si confronta da tempo di fronte a due “spinte” fortissime: la sostenibilità del sistema e le aspettative di molte persone legate a condizioni soggettive particolari. Segnaliamo come le donne accedano in maniera significativa alla pensione con quella di vecchiaia e, soprattutto, vedano allargarsi in negativo il gender gap relativo al valore della stessa pensione. Sottoponiamo questi dati per sollecitare una urgente riflessione anche prendendo atto che oggi la priorità sembra sia il tema del pensionamento anticipato.
Secondo i vari rapporti annuali dell’Inps, tra gli ex dipendenti privati l’importo medio mensile lordo delle pensioni di vecchiaia liquidate nel 2018 è stato di 1.170 euro per gli uomini e di 858 euro per le donne, mentre tra gli ex dipendenti pubblici è stato di 2.456 euro per gli uomini e di 1.748 euro per le donne. Tra gli autonomi parliamo di 858 euro per gli uomini e 629 per le donne, e l’importo per i parasubordinati si è attestato a 1.142 euro per gli uomini e a 705 euro per le donne. In tutti i casi, emerge un forte gap tra le pensioni delle lavoratrici e quelle dei lavoratori. Questa tendenza si verifica anche se guardiamo le pensioni di anzianità o anticipate: nel 2017, l’importo medio è stato di 2.450 euro per gli uomini e 1.758 euro per le donne tra gli ex dipendenti privati, mentre tra gli ex dipendenti pubblici è stato di 3.091 per gli uomini e di 2.281 euro per le donne.
All’origine di questo gap c’è una sostanziale disparità nelle carriere lavorative. Le lavoratrici sono spesso costrette a periodi di inattività, legate ad esempio alla maternità o alle esigenze di cura verso i genitori. Per gli stessi motivi, sono più inclini ad accettare o cercare lavori part-time, con la conseguenza che il loro reddito è inferiore a quello dei loro colleghi. Ciò si ripercuote sulla pensione che, in tutto o in parte, è calcolata sulla base dei contributi versati (i quali, a loro volta, sono calcolati sulla base del reddito).Oltre al gap per quanto riguarda l’importo, dal rendiconto sociale dell’Inps emerge un’altra dinamica che è destinata ad accentuarsi negli anni a venire, ovvero una disparità anche nell’età pensionabile. Dal 2012 al 2018 sono state liquidate 3.583.079 pensioni, di cui 1.985.325 per le donne e 1.597.754 per gli uomini. Tuttavia, analizzando i singoli anni si vede che il rapporto donne/uomini è passato da 1,34 nel 2012 a 1,07 nel 2018, con una tendenza che nei prossimi anni porterà il numero delle pensioni degli uomini a superare quello delle donne.
Tra il 2012 e il 2018 sono state liquidate 717.279 pensioni di vecchiaia, di cui 307.266 alle donne e 410.013 agli uomini. Un dato in assoluta controtendenza rispetto agli anni precedenti il 2012, quando erano le pensioni di vecchiaia liquidate in favore delle donne a prevalere come numero. Nel 2012, relativamente alle pensioni di vecchiaia, il rapporto donne/uomini era di 1,7 in favore delle donne; alla fine del periodo il rapporto è sceso a 0,49; due pensioni di vecchiaia per gli uomini contro una delle donne. Tra il 2012 e il 2018 sono state liquidate 1.076.675 pensioni di anzianità/anticipata, di cui 417.314 alle donne e 659.361 agli uomini; il rapporto donne/uomini è passato dallo 0,41 iniziale a 0,57 alla fine del periodo. Il rapporto tra le pensioni di vecchiaia e quelle anticipate, rilevato separatamente per donne e uomini, conferma il calo delle pensioni di vecchiaia, più marcato per le donne e l’aumento delle pensioni di anzianità/anticipate sia per le donne che per gli uomini. Quando pochi giorni fa la Covip ha diffuso il rapporto annuale dei fondi pensione abbiamo preso atto che resistono un gap geografico e un gap sociale e si conferma un gap generazionale e di genere. L’allarme ribadito sempre negli anni sottolinea che «proprio nelle situazioni in cui più elevata è l’esigenza di consolidare la pensione di primo pilastro con quella complementare il grado di partecipazione non risulta adeguato». Vale per il Sud, così come «i giovani e le donne restano ai margini». Mentre «i tassi di partecipazione più elevati continuano a registrarsi nelle aree più ricche del Paese».
Da qui l’invito della Commissione di vigilanza sui fondi pensione «a valutare l’opportunità di valorizzare schemi di incentivazione fiscale dei contributi che prevedano la possibilità di riportare ad anni di imposta successivi i benefici che non si sono utilizzati in una fase di incapienza fiscale» rivedendo ed estendendo possibilità previste dal decreto legislativo del 2005) oggi limitate ai lavoratori di prima occupazione. La Covip esercita oggi la sua funzione di vigilanza su oltre 250 miliardi di euro di risparmio previdenziale privato (167 miliardi dei fondi pensione; 85 miliardi delle casse professionali). A fine 2018 gli iscritti alle diverse forme di previdenza complementare sono quasi otto milioni (+4,9% rispetto al 2017), con una copertura del 30,2% sul totale delle forze di lavoro. I contributi raccolti nell’anno ammontano a 16,3 miliardi di euro. Il 2018 è stato un anno negativo per i mercati finanziari e ne hanno risentito anche i rendimenti dei fondi pensione ma, rileva la Covip con la relazione annuale sull’attività nel 2018, alla Camera, «dopo dieci anni di performance positive»” nel 2009-2018 «il rendimento netto medio annuo è stato del 3,7% per i fondi negoziali e del 4,1 per i fondi aperti; mentre nello stesso arco temporale la rivalutazione del Tfr si è attestata al 2%».
Distinto per genere e classe di età, il rapporto tra numero di iscritti e forze di lavoro (tasso di partecipazione) dei maschi è superiore a quello delle femmine: 32,7 contro 26,9 per cento. La differenza si riscontra su tutte le classi, con una forbice che si allarga dai cinque punti percentuali della fascia 15-24 fino a otto punti in quella 55-64 anni. Serve, avverte la Commissione, «recuperare il ritardo normativo delle casse professionali: occorre procedere rapidamente all’adozione del regolamento sugli investimenti delle Casse, atteso dal 2011». E serve una «evoluzione del welfare integrativo»: per la Covip «è necessario lo sviluppo di un complessivo sistema di welfare integrativo più equo, efficiente e inclusivo, capace di contribuire a dare una risposta alle trasformazioni demografiche e sociali in corso, nel quale le singole componenti operino in modo complementare e coordinato anche attraverso un’azione di vigilanza anch’essa integrata e unitaria su previdenza e sanità integrative: una vigilanza a vocazione sociale».
Qualcosa quest’anno sul versante del gap di genere pare essersi mosso. Con la Deliberazione Covip del 22 maggio 2019 sono state adottate le nuove “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”, in sostituzione di quelle di cui alla Deliberazione Covip del 21 settembre 2011. Le Disposizioni tengono conto di quanto disposto dall’art. 30-bis del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. v), del Decreto lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. L’art. 30-bis del Decreto lgs. n. 198/2006 reca in particolare norme in tema di divieto di discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati attuariali, affidabili, pertinenti ed accurati. In base a tale disposizione la COVIP vigila al riguardo e raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Nel merito, le nuove Disposizioni non sono più limitate, come le precedenti, alle sole forme pensionistiche collettive che erogano direttamente le prestazioni, ma riguardano anche i fondi pensione collettivi che erogano prestazioni tramite convenzioni assicurative, i quali, laddove eroghino prestazioni differenziate per genere, saranno pertanto tenuti ad inviare, secondo la tempistica ivi prevista, un’apposita relazione alla COVIP.
La relazione, redatta da un attuario, attesta che le prestazioni differenziate trovano fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. Tale relazione potrà essere redatta da un attuario incaricato dal fondo pensione, e distinto da quello dell’impresa di assicurazione, oppure anche dallo stesso attuario dell’impresa di assicurazione. La novità in parola si basa su un diverso approccio interpretativo della normativa di riferimento di cui al Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 nel frattempo maturato e condiviso con IVASS, tenuto anche conto dei chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici pubblicate in materia dalla Commissione europea il 13 gennaio 2012, adottate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 1° marzo 2011 (c.d. sentenza Test Achats). Le Linee direttrici della Commissione europea hanno messo chiaramente in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE, precisando che nel campo di applicazione della direttiva 2006/54/CE rientrano i regimi previdenziali professionali, anche se prevedono il pagamento di prestazioni in rendita tramite un’impresa di assicurazione, mentre la direttiva 2004/113/CE si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro.
Tali elementi di differenziazione tra le due direttive, come sopra precisati dalla Commissione europea, sono altresì rinvenibili nella corrispondente normativa nazionale di riferimento (art. 30-bis e art. 55- quater del Decreto lgs. n. 198/2006 e norme contigue). Considerate le differenze esistenti a livello comunitario e i chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici della Commissione europea, si è quindi ritenuto che la norma di cui all’art. 55-quater del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che impone ora l’applicazione di regole unisex ai contratti assicurativi, non riguardi le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione per conto di forme pensionistiche complementari collettive, alle quali deve per converso applicarsi l’art. 30-bis del medesimo Decreto. Ciò comporta che alle predette prestazioni si applichino tutte le regole ivi dettate, che per taluni profili continuano ad ammettere differenziazioni tra sessi.
Conseguentemente spetta alla Covip di vigilare – sempre per il tramite dei fondi pensione – sulla “affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati”, anche nel caso in cui tale attività fosse svolta da un’impresa di assicurazione per conto di un fondo pensione; tali forme sono inoltre da ricomprendersi nella relazione che la Covip presenta al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Le considerazioni che precedono hanno quindi reso necessaria l’adozione di nuove Disposizioni in materia. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni pervenute ad esito della pubblica consultazione attuata dalla Covip, in conformità alla Legge 262/2005.
Alessandra Servidori
fonte: il diariodellavoro