In tema di prescrizione dei contributi non versati da parte delle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti il periodo di sistemazione contributiva è stato spostato al 31 dicembre 2022, includendo altresì anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.
Per i periodi retributivi dal 2016, la prescrizione matura secondo i termini quinquennali.
I datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni (a.gli enti pubblici economici; b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali come le Aziende municipalizzate; d. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; e. le aziende speciali costituite anche in consorzio; f. i consorzi di bonifica; g. gli enti morali; h. gli enti ecclesiastici.) avrebbero potuto regolarizzare, la contribuzione non versata, inclusa la CPI Cassa pensioni Insegnanti), entro il 31 dicembre 2019.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere utili in tutte le casse pensionistiche ex Inpdap (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) i periodi retributivi per i quali la contribuzione era dovuta ma ora è prescritta, è necessario costituire la rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962, la cui domanda può essere presentata dal dipendente o dal datore di lavoro che ha omesso il versamento della contribuzione.
I periodi ovvero le differenze retributive, indicati nelle denunce contributive inviate a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno resi disponibili per le prestazioni, sia ai fini del diritto che della misura, dopo aver avuto i documenti che interrompono la prescrizione ovvero i documenti che attestano il regolare versamento dei contributi.
Nei casi in cui i versamenti non siano stati rinvenuti negli archivi dell’Istituto, le Strutture territoriali potranno attestare la regolarità del versamento previa presentazione da parte del datore di lavoro di idonea documentazione comprovante il regolare versamento (quietanze di versamento, mandati quietanzati, c/c postali).
In caso di esito negativo della verifica dei versamenti, i periodi e le differenze retributive con contribuzione prescritta saranno resi disponibili per le prestazioni previo pagamento della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro o del lavoratore.
Essendo decorso il periodo transitorio indicato dalle circolari, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i datori di lavoro che non sono pubbliche Amministrazioni non potranno più aggiornare/sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti attraverso l’utilizzo dell’applicativo “nuova Passweb”, anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° ottobre 2012. Le posizioni assicurative del predetto personale potranno, pertanto, essere sistemate esclusivamente attraverso l’invio, da parte dei citati datori di lavoro, dei flussi di denuncia a variazione.
La costituzione della rendita vitalizia trova applicazione nelle seguenti casistiche:
1. periodi di servizio prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati ed enti che non sono annoverati tra le pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di iscrizione nelle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS);
2. periodi di servizio prestati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs n. 165/2001 con obbligo di iscrizione alla sola CPI.
La domanda da parte del lavoratore deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
Vedi Circolare Inps n. 25 del 13/02/2020