Con Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30. (G.U. 8 marzo 2016 n. 56) “Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, i fondi pensione sono esclusi dai sistemi di garanzia dei depositi. Cioè non si possono toccare.
Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
Non sono ammissibili al rimborso: a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici.