Pensione invalidità/inabilità – assegno ordinario di invalidità
In applicazione dell’art. 38 della Costituzione sono state varate diverse misure in favore dei diversamente abili che fanno capo a due diversi tipi di prestazione a seconda della capacità lavorativa in cui si trovano i richiedenti:
- Pensione di invalidità civile
- Pensione di inabilità.
La pensione di invalidità civile
La pensione di invalidità civile, è un trattamento di tipo assistenziale attribuito ai cittadini o residenti che hanno una residua capacità lavorativa (legge 118/1971). Le prestazioni assistenziali sono quelle per le quali non è richiesto alcun requisito contributivo, ma generalmente sono soggette a dei limiti di reddito.
Fino ad una riduzione della capacità lavorativa del 33% non sono previsti benefici.
Sono invece previsti dei riconoscimenti per le seguenti percentuali:
– gli invalidi dal 46% saranno iscritti nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata;
– dal 33% al 73% è prevista specifica assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali;
– per invalidità superiore al 66% scatta l’esenzione del ticket sanitario;
– nelle percentuali comprese tra il 74% e il 100% spettano delle prestazioni di tipo economico.
Requisito di inattività lavorativa
L’articolo 12-ter del DL n. 1462021, inserito nella legge di conversione n.215/2021, dispone che, a decorrere dal 21/12/21, il requisito dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00 (Messaggio Inps n° 4689 del 28-12-2021).
L’importo è pari, per il 2022, a 291,97 € al mese e non è reversibile ai superstiti.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Assegno ordinario di invalidità
Prima della concessione della pensione di inabilità ci può essere il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità.
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione è regolata dalla legge 222/1984.
La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni. Può essere confermata per 3 volte poi diventa definitiva. L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia Non spetta ai dipendenti pubblici.
Pensione di inabilità (legge 222/1984 mod art 1 c.15 legge 335/95)
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Requisiti:
- il versamento di contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione,
- il riconoscimento di infermità o difetto fisico o mentale, che comporti l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,
- la cessazione di ogni attività lavorativa.
La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.
Misura e decorrenza
La misura della pensione è calcolata sulla base dei contributi versati, più una maggiorazione dell’anzianità contributiva riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (uomini e donne).
Pensione di invalidità: requisiti, nuovi importi e limiti di reddito dal 1° gennaio 2023; cambiano anche i requisiti per accedervi.
La circolare INPS numero 135 del 22 dicembre 2022 ha definito tutte le novità sulle pensioni di gennaio 2023 e ha confermato gli aumenti legati alla rivalutazione.
Dal 1° gennaio 2023 gli assegni aumenteranno del 7,3%, meno il 2% già anticipato negli ultimi mesi dell’anno, secondo le 6 fasce di rivalutazione già definite. Quindi, l’aumento sarà pari al 5,3%.
Non solo: per quanto riguarda la pensione di invalidità 2023, cambiano anche i limiti di reddito (al rialzo) che permettono di accedere all’assegno. In sintesi, INPS ha delineato le nuove soglie e gli aumenti per il nuovo anno nella seguente tabella: