Per invogliare i lavoratori, dipendenti ed autonomi, ad iscriversi alle forme di previdenza complementare, il legislatore ha previsto degli incentivi fiscali.
Esistono tre tipologie di incentivi fiscali utilizzati nei vari paesi, i principali sono tre:
EET – esenzione esenzione tassazione
TTE – tassazione tassazione esenzione
ETT – esenzione tassazione tassazione
In Italia lo schema adottato è del tipo Ett, ossia Esenzione in fase di contribuzione-Tassazione dei rendimenti-Tassazione delle prestazioni. La tassazione dei rendimenti e della pensione integrativa è comunque più favorevole rispetto a quella ordinaria.
Si possono dedurre dalla contribuzione i versamenti fatti al fondo pensione entro il limite annuo di 5.164,57 euro. In tale limite sono compresi i contributi del datore di lavoro ed anche i contributi versati a beneficio dei familiari fiscalmente a carico. Nel caso in cui si versi più del limite annuo di deducibilità, cioè più di 5.164 euro, lo si può fare presente al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo e la quota eccedente sarà detassata al momento della prestazione, recuperando quindi a scadenza il beneficio.
In due casi particolari si può superare il tetto dei 5.164,57 euro. Il primo si riferisce ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro. Questi possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione.
Possono essere dedotti i contributi eccedenti il limite massimo di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro (5.164,57 per cinque anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, nel limite di 2.582,29 euro annui. Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di 5.164,57 euro, a decorrere dal sesto anno entro 7.746,86 euro annui.
Le agevolazioni per il versamento dei premi di produttività alla complementare
Altra ipotesi, è poi quella del dipendente che versi a previdenza complementare il premio di risultato.
Molti contratti collettivi territoriali o aziendali sottoscritti dalle aziende con i sindacali nazionali o aziendali più rappresentative, prevedono l’erogazione di premi di risultato o di produttività se si raggiungono determinati obiettivi.
Essi consistono in erogazioni monetarie di ammontare variabile previsti dalla contrattazione non solo per l’incremento della produttività, ma anche come partecipazione agli utili conseguiti dall’azienda
Il regime fiscale agevolato riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (sono esclusi i dipendenti pubblici) che abbiano percepito, nel periodo di imposta precedente alla ricezione del premio, un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (il limite reddituale previsto precedentemente era di 50.000 euro).
Nel calcolo del limite non rilevano i redditi di lavoro dipendente assoggettati a imposizione separata ne i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente. Mentre vanno considerate le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati e le somme erogate a titolo di crediti da lavoro a seguito di pronuncia giudiziale. La verifica della soglia dovrà avvenire anno per anno.
Innanzitutto c’è una tassazione agevolata al 10% sui premi di produttività erogati in busta paga, entro il limite di un importo complessivo di 3.000 euro lordi (precedentemente era di 2.000). Il limite di reddito agevolabile può essere poi incrementato fino a 4.000 euro lordi (prima 2.500 euro) per le imprese che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Gli importi dei premi che eccedono tali limiti, concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore e sono assoggettati all’aliquota Irpef ordinaria.
Le agevolazioni sui premi di produttività sono state modificate, con la legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016, art. 1, commi 160-162), concedendo ulteriori vantaggi ai lavoratori che decidono di versare i premi aziendali alla previdenza complementare.
Infatti, i contributi, nei limiti suddetti (3000€ ordinario e 4000€ con coinvolgimento paritetico del lavoratore):
non sono soggetti a imposta sostitutiva del 10%;
non concorro a formare reddito da lavoro anche se superano il limite di deducibilità di 5164,57 euro.
È ancora da sottolineare come la parte di prestazione del fondo pensione riconducibile al premio di risultato è esente dalla tassazione finale.
I rendimenti finanziari e le rendite
I rendimenti finanziari in fase di accumulazione sono tassati con aliquota del 20%, rispetto a quella ordinaria del 26% prevista per le altre rendite finanziarie. Con riferimento alle prestazioni pensionistiche (100% rendita o 50% capitale e 50% rendita), queste sono soggette a imposta sostitutiva del 15%, che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino a un minimo del 9%.