L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, non è reversibile ed è pagabile solo se si risiede in Italia.
E’ rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza, ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario, ai cittadini extracomunitari titolati di permesso di soggiorno UE di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria con 67 anni di età, uomini e donne. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
L’assegno sociale ha attualmente un importo di 468,10 euro erogato per 13 mensilità.
Il beneficio spetta in misura intera a tutti i disoccupati non coniugati con reddito personale pari a 0, e ai disoccupati coniugati con reddito familiare inferiore a 6.085,30 euro.
Chi ha un ISEE non superiore a 9.360 euro annui ed è in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto-legge n.4 del 2019, può richiedere l’integrazione del beneficio con la pensione di cittadinanza.
La pensione di cittadinanza, il cui importo massimo è pari a 780 euro al mese nel caso di reddito pari a 0, è compatibile con l’assegno sociale ed integra quest’ultimo fino ad un massimo di 780 euro al mese.
Con Circolare n° 131 del 12-12-2022 l’Inps ha fatto il punto sull’assegno sociale
La legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale solo ai residenti effettivamente e abitualmente in Italia, oltre ai limiti di reddito. Per gli extracomunitari è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni.
Per individuare i criteri per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci si fa riferimento all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1986, il Testo unico delle disposizioni sull’immigrazione.
Fondamentale è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo.
la verifica del soggiorno, autocertificabile dall’interessato, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali comunali tramite il certificato storico di residenza oppure inoltrare alla Sede INPS un’attestazione della Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante da almeno dieci anni.
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea è riconosciuta la possibilità di fare autocertificazioni. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare in genere le dichiarazioni sostitutive come specificate dalla legge.
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, in conformità con quanto disposto per l’invalidità civile e al Reddito di cittadinanza, il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero.
Dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione spetta solo a coloro che hanno diritto all’assegno sociale medesimo e nelle seguenti modalità:
età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.
La maggiorazione non è soggetta a perequazione.
In attuazione della legge n. 241/1990, l’Inps ha fissato in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
Questo termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni per consentire l’integrazione della documentazione.
La mancata integrazione nei termini previsti comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un’eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta.
Il cittadino dovrà quindi presentare una nuova domanda allegando la tutta la documentazione.