Il Fondo Casalinghe e Casalinghi è un fondo di previdenza, istituito il 1° gennaio 1997, rivolto alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti e derivanti da responsabilità familiari.
Possono iscriversi al Fondo le persone di entrambi i sessi con età compresa fra i 16 e i 65 anni, come previsto dalle norme sull’avviamento al lavoro.
Se non ci sono condizioni ostative all’iscrizione al Fondo, la domanda è accolta automaticamente e l’interessato può iniziare i versamenti dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della richiesta con le informazioni necessarie al pagamento dei contributi e alla distribuzione degli stessi.
L’iscrizione è attiva dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda e rimane valida anche se non si fanno versamenti.
I componenti del nucleo familiare fra i 18 e i 65 anni, che svolgono esclusivamente attività domestica per la cura della famiglia, senza subordinazione e gratuitamente, devono iscriversi all’INAIL.
Chi era già iscritto alla Mutualità pensioni è stato automaticamente iscritto anche al Fondo Casalinghe utilizzando i contributi già versati come “premio unico d’ingresso”.
L’iscrizione è subordinata alla condizione che il richiedente:
- non presti attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussista l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale o, qualora svolga un’attività lavorativa anche continuativa prestata a orario ridotto, si determini la contrazione, ai fini del diritto alla pensione, del corrispondente periodo di assicurazione obbligatoria;
- non sia titolare di pensione diretta. Possono iscriversi, pertanto, i titolari di pensione ai superstiti. Esiste un minimale mensile di contribuzione, pertanto, l’ammontare dei versamenti non può essere inferiore a 25,82 Euro mensili;
Nulla è stato invece previsto in materia di massimale contributivo, sebbene lalegge 335/1995 ha fissato un massimale annuo per il sistema contributivo.
Come previsto dall’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 565/1996, sulla contribuzione del Fondo è applicata un’aliquota aggiuntiva, parametrata alle effettive spese di gestione; nella fase di prima applicazione e fino alla quantificazione delle effettive spese di gestione, il decreto interministeriale del 14 marzo 2001 ha fissato nella misura del 2 per cento ( pari a 0,52 cents su 25,82€) la percentuale da applicare ad ogni versamento contributivo, per i costi amministrativi.
Comunque per determinare il montante su cui calcolare l’importo della prestazione verrà utilizzato il 98 per cento del versato.
Inoltre, i contributi versati al Fondo per se stessi e/o per i familiari fiscalmente a carico sono interamente deducibili, ai fini fiscali, dal reddito complessivo del dichiarante.
La pensione casalinga si calcola con il metodo contributivo. Per farlo quindi bisogna tenere presenti due fattori:
Il montante contributivo, vale a dire il totale di tutti i contributi che sono stati versati nel Fondo pensione casalinghe Inps,
Il coefficiente di trasformazione, cioè una percentuale che si applica al montante contributivo e che permette di calcolare l’importo della pensione. Più alta sarà l’età, maggiore sarà la pensione.
Se non sono stati versati contributi, non si ha diritto alla pensione, ma si può fare richiesta dell’assegno sociale, una pensione di circa 450 euro mensili.
L’assegno sociale spetta a coloro che non superano un tetto massimo di reddito annuo:
5.824,91 euro annui lordi per i single;
11.649,82 euro euro annui lordi per le persone coniugate.
Se non si percepiscono redditi o si ha un reddito inferiore a questi due importi sopracitati, si può fare domanda per l’assegno sociale direttamente all’INPS o a un caf/patronato, che vi seguirà per tutta la procedura.