L’iscrizione alla previdenza complementare ha come scopo finale quello di garantire un’integrazione della pensione pubblica in base del montante accumulato all’atto del pensionamento, ma prevede alcune possibilità, come il riscatto o l’anticipazione.
Ma può succedere che durante la vita, prima del pensionamento possono insorgere alcuni bisogni, cui non si può dilazionare la soddisfazione, come l’acquisto per una casa per sé o i propri figli, per curarsi ecc… ma è bene ricordare che la previdenza complementare mette a disposizione degli iscritti la possibilità di chiedere degli anticipi. Anche con il trattamento di fine rapporto si può usufruire di qualcosa del genere, ma con ambiti di azione più contenuti.
La somma che si preleva a titolo di riscatto o di anticipazione riduce la posizione individuale maturata e, quindi, ciò di cui si potrà disporre al momento del pensionamento.
Durante il periodo di iscrizione ad un fondo pensione, nelle situazioni previste dalla legge e da ciascun fondo, si ha la possibilità di poter prelevare dalla propria posizione individuale accumulata, una parte del risparmio previdenziale, a titolo di riscatto o di anticipazione.
Per quali motivi si può chiedere un’anticipazione
Se si è iscritti alla previdenza complementare da più di 8 anni si può chiedere un’anticipazione, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i propri figli), spese relative alla fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della L. 8 marzo 2000, n. 53, oppure, questa è la vera novità, si può chiedere un anticipo fino al 30% del capitale accumulato, senza dover dare nessuna motivazione. Questa possibilità, cioè quella di poter chiedere un’anticipazione del 30% del capitale accumulato senza dover fornire alcuna giustificazione, non si applica ai dipendenti pubblici.
Inoltre, per far fronte a spese sanitarie, anche il coniuge e dei figli, si può richiedere in qualsiasi momento un’anticipazione della posizione individuale per un importo massimo del 75% del capitale accumulato.
Le richieste di anticipazione possono essere reiterate, anche con riferimento alla medesima causale, fino al raggiungimento del limite massimo erogabile.
Le anticipazioni della complementare possono essere richieste da tutti gli iscritti, senza limitazione di numero.
Differenza con il Tfr
Ordinariamente il diritto a percepire il Tfr matura solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la legge prevede che, se ricorrono determinate circostanze, il lavoratore può richiedere un anticipo della liquidazione.
In particolare, per poter chiedere l’anticipo del Tfr, il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio e l’anticipazione non può essere superiore al 70% del trattamento cui il dipendente avrebbe diritto nel caso in cui il rapporto di lavoro cessasse alla data della richiesta.
Le richieste di anticipo Tfr possono essere soddisfatte solo per le seguenti causali:
in caso di necessità di acquistare la prima casa per sé e/o per i figli documentata con atto notarile;
in caso di necessità di sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Di regola il datore di lavora deve soddisfare annualmente almeno le richieste provenienti dal 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.