Le pensioni per il 2025

Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa ( art. 1, comma 161) 

 I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile ( Quota 103 ) e alla pensione anticipata o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica ( gestione AGO ), possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Esercitata tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore.

Limiti massima di età per i dipendenti pubblici e soppressine della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione ( Art.1, commi 162-166)

I commi 162 e 163 prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni; viene meno, di conseguenza, l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, in possesso del requisito per la pensione anticipata, abbiano raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età. Il comma 164 abroga conseguentemente la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che al raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

Trattenimento volontario in servizio oltre il limite di 67 anni per i dipendenti pubblici ( art 1 c 165)

Il trattenimento non può superare il compimento del settantesimo anno di età; la possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

 le PPAA anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non risolvibili altrimenti, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato,  il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati  procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Maggiorazione montante contributivo INPS ( art. 1, commi da 169 a 170 ) 

Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, viene riconosciuta la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo individuale maturato durante la carriera lavorativa, attraverso l’applicazione di una maggiore aliquota contributiva pensionistica non superiore al 2 per cento. La maggiorazione può essere applicata solo successivamente al conseguimento dell’età corrispondente al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia attualmente pari a 67 anni. La quota di trattamento derivante dall’esercizio della suddetta opzione non concorre al raggiungimento degli “importi soglia” posti come condizione per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della cosiddetta pensione anticipata nel sistema contributivo integrale ed è deducibile nella misura del cinquanta per cento.  

Opzione donna ( Art. 1, comma 173 ) 

Confermata anche per l’anno 2025 con maturazione dei requisiti al 31/12/2024. Restano inalterate le modalità di conseguimento del diritto (61 anni di età, ridotti a 59 in presenza di due figli e con 35 anni di anzianità contributiva, ovvero 34 anni 11 mesi e 16 giorni). Occorre, in particolare, trovarsi in almeno uno dei seguenti profili:

• a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

• b) avere una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento;

 c) essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In quest’ultimo caso, peraltro, il requisito anagrafico è ridotto di due anni a prescindere dal numero dei figli. Il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025. con decorrenza del pensionamento dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo. Prevede una finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Quota 103 ( Art. 1, comma 174 ) 

Viene disposta la proroga della cosiddetta quota 103. La proroga in oggetto interessa i soggetti che conseguono i requisiti inerenti alla quota 103 – costituiti dal possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni – nel corso dell’anno 2025. Ricordiamo che il trattamento riconosciuto in base alla quota 103 è liquidato secondo il sistema contributivo integrale; la pensione mensile, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni) non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS. Inoltre, il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 Le finestre mobili rimangono invariate: 7 mesi per i lavoratori dipendenti del settore privato e gli autonomi; 9 mesi per i dipendenti pubblici.

APE Sociale ( Art. 1, comma 175 ) 

Il comma 175 prevede l’applicazione sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dal comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti.

 L’Ape sociale consiste in una indennità, pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, a favore dei seguenti soggetti: persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest’ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;– persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant’anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti; persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento; lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L’elenco di tali professioni comprende i docenti di scuola dell’infanzia (codice ISTAT 2.6.4.2 e i docenti della scuola primaria (codice ISTAT 2.6.4). Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).

Pensioni minime ( Art. 1, comma 177 ) 

In via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni minime, è previsto un incremento transitorio di 2,2 punti percentuali per l’anno 2025  che sarà di 616,67 e a 1,3 punti percentuali per l’anno 2026 per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. 

Pensione di vecchiaia lavoratrici madri ( Art. 1, comma 179 )  complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. 

Il limite massimo della riduzione dell’età  per il trattamento pensionistico in relazione ad ogni figlio,  prevista per le lavoratrici madri nel sistema contributivo integrale, viene innalzato da dodici a sedici mesi nei casi di 4 o più figli mentre resta ferma la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi, in entrambi i casi a prescindere dall’effettiva assenza o meno dal lavoro al momento dell’evento della maternità.  

Previdenza complementare e pensione anticipata ( Art. 1, da 181 a 185 ) 

Fermo restando i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia e anticipata è prevista per i lavoratori  interamente contributivi la possibilità di accedere alla pensione utilizzando l’eventuale rendita della pensione complementare per raggiungere la soglia di importo minimo del trattamento, pari a tre volte l’assegno sociale. Per i lavoratori che intendono utilizzare il nuovo canale di uscita saranno necessari 25 anni di contributi dal 2025 mentre successivamente al 2030 verranno richiesti 30 anni di contributi. Il valore teorico delle rendite è ottenuto trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione, di cui all’art. 1, c. 6 della legge 335/1995, vigente al momento del pensionamento. Le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.  

Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro ( art. 1, comma 200 ) 

La Legge di bilancio 2025 incrementa il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Il fondo ha la finalità di assicurare un sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche quando le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa INAIL.  

Decontribuzione lavoratrici madri ( art. 1, commi 219 – 220 ) 

La decontribuzione per le lavoratrici madri prevista per le lavoratrici dipendenti viene estesa alle autonome, percepenti almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario. La decontribuzione viene riconosciuta fino ai dieci anni del figlio più piccolo mentre, a decorrere dall’anno 2027, verrà estesa fino a 18 anni con  tre o più figli. L’importo della decontribuzione andrà definito mediante decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge. Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

Premi produttività e partecipazione agli utili ( Art. 1 comma 385 ) 

Per i premi erogati nel corso del 2025 ; 2026 e 2027 trova conferma la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Fringe benefits neo-assunti ( art. 1, commi da 386 a 389 ) 

Viene introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025 relativo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti  neo assunti. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale. 

Fringe benefits ( art. 1, commi 390 e 391 ) 

Limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits già previsto nel corso del 2024. Non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.

Pensioni minime 2025: nuovi importi

A partire dal 1° gennaio 2025, le pensioni minime subiranno un incremento, passando da 614,77 euro a 616,67 euro mensili, corrispondente a un aumento dello 0,8%. L’adeguamento dovrebbe sostenere il potere d’acquisto dei pensionati con trattamenti più bassi ma nei fatti si limita a pochi euro anche se la Legge di Bilancio prevede un aumento straordinario del 2,7%.

Pensioni di invalidità 2025: importi e novità

Nel 2025, le pensioni di invalidità civile continuano a essere erogate secondo i requisiti stabiliti per legge, senza modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

L’importo mensile base previsto per l’assegno di invalidità civile è soggetto a rivalutazione annuale sulla base del tasso di inflazione stabilito dal Ministero dell’Economia, fissato per quest’anno allo 0,8%. Pertanto, l’assegno per gli invalidi civili totali passa da 313,91 euro nel 2024 a circa 316,42 euro nel 2025. Questo aumento tiene conto dell’adeguamento al costo della vita per garantire una copertura minima dei bisogni essenziali.

Per accedere alla pensione di invalidità civile piena è necessario il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%, oltre a rispettare i limiti di reddito annuo, che per il 2025 ammontano a circa 17.920 euro. Gli invalidi parziali con percentuale tra il 74% e il 99% possono invece ottenere un assegno mensile di 313,91 euro, anch’esso rivalutato.

Il governo ha inoltre confermato il diritto all’aumento al milione per gli invalidi civili totali di età pari o superiore ai 67 anni, portando il trattamento complessivo a circa 618 euro mensili, allineato al trattamento minimo pensionistico.

Assegno sociale e trattamento minimo INPS nel 2025

Nel 2025, l’importo dell’assegno sociale e del trattamento minimo INPS è stato aggiornato per riflettere il tasso di rivalutazione stabilito dal Ministero dell’Economia, fissato allo 0,8

L’assegno sociale, destinato ai cittadini con redditi inferiori alle soglie previste dalla normativa, passa da 503,27 euro al mese del 2024 a circa 538,68 euro mensili nel 2025. Per avere diritto all’assegno sociale è necessario soddisfare i requisiti anagrafici, che restano fissati a 67 anni di età, e di reddito, che non deve superare i 6.595 euro annui per i non coniugati e i 13.190 euro per i coniugati.

l Ministero del Lavoro pubblica i nuovi parametri validi per chi andrà in pensione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In arrivo riduzioni tra l’1,55% ed il 2,18% rispetto agli attuali valori.

Si tratta del settimo aggiornamento dall’introduzione del sistema contributivo con la Riforma Dini del 1995 (la prima revisione è avvenuta nel 2010, poi nel 2013, nel 2016, nel 2019, nel 2021 e nel 2023) ed avrà effetto per quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2026.

Nel sistema contributivo, come noto, la pensione è determinata dalla moltiplicazione della retribuzione pensionabile annua per l’aliquota di computo (33% per i lavoratori dipendenti). La somma così accantonata è rivalutata per il coefficiente di capitalizzazione agganciato all’andamento del prodotto interno lordo dell’ultimo quinquennio (proprio recentemente l’Istat ha comunicato il tasso applicabile per le pensioni con decorrenza nel 2025). La somma così rivalutata viene tradotta in pensione attraverso i coefficienti di trasformazione aggiornati ogni biennio a seconda dell’aspettativa di vita Istat.

Ecco i coefficienti del biennio 2023/2024 paragonati a quelli del 2025/2026:

  • 57 anni: 4,270% (2024) → 4,204% (2025)
  • 58 anni: 4,378% → 4,308%
  • 59 anni: 4,493% → 4,419%
  • 60 anni: 4,615% → 4,536%
  • 61 anni: 4,744% → 4,661%
  • 62 anni: 4,882% → 4,795%
  • 63 anni: 5,028% → 4,936%
  • 64 anni: 5,184% → 5,088%
  • 65 anni: 5,352% → 5,250%
  • 66 anni: 5,531% → 5,423%
  • 67 anni: 5,723% → 5,608%
  • 68 anni: 5,931% → 5,808%
  • 69 anni: 6,154% → 6,024%
  • 70 anni: 6,395% → 6,258%
  • 71 anni: 6,655% → 6,510%

Pensioni, Ridotti al 2% gli interessi per ritardato pagamento di assegni e TFS

Pagare in ritardo i contributi all’INPS costerà meno. Dal 1° gennaio 2025, infatti, il saggio degli interessi legali si riduce dal precedente valore dello 2,5% annuo al 2%. Lo certifica l’INPS nella Circolare n. 1/2025 che recepisce il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 Dicembre 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024).

La vigente normativa (art. 2, comma 185, legge n.662/1996) stabilisce che il ministro può modificare la misura del saggio, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. L’ultima modifica risale allo scorso anno quando il Ministero dell’Economia fissò il tasso di interesse in misura pari al 2,5% dal 1° gennaio 2024. Nel 2025 saranno da un lato meno salate le sanzioni dovute sui contributi previdenziali versati in ritardo da imprese e lavoratori; dall’altro saranno inferiori gli interessi sulle pensioni, prestazioni ed indennità corrisposte dall’Inps ai diretti interessati in ritardo rispetto alla prima data utile di decorrenza.