È nulla la cartella di pagamento sul ricalcolo della tassazione del Tfr se non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità – avviso bonario – al contribuente interessato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza 111/2025) ha accolto il ricorso di un ex dipendente che si era visto recapitare la cartella sulla tassazione separata sul suo Tfr, comprensiva di interessi e sanzioni. Per i giudici i diritti prevalgono sulla automazione dei controlli dell’Agenzia che sfocia direttamente nella cartella esattoriale senza passare per il confronto con il contribuente.
Il caso
Un lavoratore dipendente aveva ricevuto dall’agenzia delle Entrate-Riscossione la cartella di pagamento relativa all’Irpef dovuta sull’indennità di fine rapporto. Il contribuente si è opposto facendo presente di non aver ricevuto nessuna notifica preventiva. L’Ufficio ribadiva che non era necessario in assenza di elementi di incertezza degli importi dovuti e la stessa cartella di pagamento inglobava la duplice funzione di comunicazione e di riscossione.
I motivi di illegittimità della cartella
Secondo i giudici tributari è «chiarissima» la previsione della legge finanziaria 2005 e, soprattutto, l’applicazione giurisprudenziale (tra le altre, Cassazione) sulla riscossione di imposte in regime di tassazione separata, in cui vi è l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione.
l «’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, altrimenti il provvedimento di iscrizione al ruolo è nullo».
I giudici tributari di merito hanno ricordato come la stessa prassi dell’Agenzia (Circolare n. 6/E del 6 giugno 2005) abbia chiarito che la comunicazione preventiva «è inviata al contribuente per consentirgli di portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria dati ed elementi non considerati nella liquidazione dell’imposta, prima di procedere al versamento dell’imposta stessa senza applicazioni di sanzioni e di interessi».
Fonte: Il Sole 24 ore