La disciplina previdenziale del content creator e degli “Influencer”
Il content creator professionale è un lavoratore autonomo che crea contenuti digitali per generare reddito, gestendo la propria attività in modo strutturato e organizzato, e pertanto deve adempiere agli obblighi previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente.
La circolare dell’Inps n. 44 del 19/02/2025 fornisce indicazioni dettagliate sull’inquadramento previdenziale dei content creator, analizzando i diversi aspetti della loro attività e definendo i criteri per l’applicazione delle normative esistenti.
Definizione e caratteristiche dell’attività di content creator:
L’attività di creazione di contenuti digitali si riferisce all’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta, resi disponibili tramite piattaforme digitali. I content creator possono svolgere questa attività a livello amatoriale o professionale, con l’obiettivo di generare reddito. La remunerazione può avvenire in diversi modi: direttamente dalla piattaforma (in base alle visualizzazioni o accordi individuali), tramite pagamento dei sostenitori, sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti. L’attività del content creator si caratterizza per la compresenza di un rapporto con l’azienda/brand e con la piattaforma, eventualmente con il coinvolgimento di agenzie intermediarie (media agency o talent agency).
Figure professionali coinvolte:
La circolare definisce il content creator come una “macro categoria” che include diverse attività, tra cui quella dell’influencer. L’influencer è colui che è in grado di orientare opinioni e gusti del pubblico, sfruttando commercialmente la propria immagine.
Esistono diverse figure di content creator, come youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc., che possono rientrare nella categoria dell’influencer.
Disciplina previdenziale applicabile:
In mancanza di specifiche disposizioni normative, l’inquadramento previdenziale dei content creator si basa sull’esame delle modalità concrete di svolgimento dell’attività, del contenuto della prestazione, del modello organizzativo adottato e delle modalità di erogazione dei corrispettivi.
La gestione previdenziale viene individuata in base a queste variabili, applicando i principi generali del diritto del lavoro, fiscale e previdenziale.
Regime previdenziale dei lavoratori autonomi:
Se l’attività è caratterizzata da una prevalenza degli elementi organizzativi su quelli personali (es. vendita di video, gestione di banner pubblicitari), si configura un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario.
In questo caso, è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio e alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
I compensi percepiti dai content creator rientrano nel reddito da lavoro autonomo, disciplinato dall’articolo 53 del TUIR, se l’attività è esercitata abitualmente, oppure possono essere considerati redditi diversi se l’attività è occasionale.
Sotto il profilo previdenziale, se l’attività assume le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata INPS.
L‘iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria sia per il lavoro autonomo abituale che per quello occasionale, se il reddito supera i 5.000,00 euro annui.
Per l’attività abituale, si valutano elementi come la partita IVA, il codice ATECO e il reddito denunciato. I codici ATECO sono rilevanti per i content creator perché sono utilizzati per l’inquadramento previdenziale e fiscale della loro attività.
Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo (FPLS):
Se l’attività svolta presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
- In caso di coinvolgimento di agenzie, il soggetto tenuto agli adempimenti contributivi è colui che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro.
- Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche, è prevista una modalità di determinazione della base imponibile previdenziale di favore nel caso di compensi corrisposti per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine.
Attività di digital marketing e FPLS:
- La circolare analizza specificamente l’attività di digital marketing, che consiste nella diffusione di contenuti promozionali su blog, vlog e social network da parte di blogger e influencer.
- Coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo” e hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS.
- Se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali percependo compensi da un committente, quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS se il content creator svolge mansioni riconducibili a quelle tabellate (attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, ecc.).
- Non tutti i contenuti creati dai content creator sono soggetti a contribuzione al FPLS: sono esclusi i contenuti creati per ampliare la visibilità sui social senza finalità pubblicitaria, le attività accessorie e strumentali al digital marketing che non configurano attività tabellate, e le attività di endorsement in cui vi è solo un abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto.
Attività promozionali e FPLS:
La circolare ricorda la disciplina relativa alle attività promozionali svolte mediante piattaforma digitale, che prevede l’obbligo di versamento al FPLS nei casi di svolgimento di “attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo.
I content creator possono monetizzare la loro attività in modo indipendente dalle piattaforme attraverso diverse modalità:
- Pagamento diretto dai sostenitori, tramite l’intermediazione della piattaforma.
- Sponsorizzazioni, ottenendo compensi per dare visibilità a un particolare marchio o prodotto.
- Vendita diretta di prodotti, commercializzati direttamente dal creatore anche attraverso piattaforme diverse da quelle di distribuzione dei contenuti.