Cumulare gratis invece che ricongiungere e la pensione si avvicina

E’ la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione1.  Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento ( Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017 ).

A CHI SI RIVOLGE  Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali: • Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti) • Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria • Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria • Gestione separata2  • Iscritti alle casse professionali3.

REQUISITI  Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata4. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO  Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione5 e si può chiedere la restituzione di quanto già versato.   Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Quindi:  • non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l’onere è stato pagato integralmente • non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.   L’eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione6 a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno l’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti a tale data.