I Fondi pensione

Tipologia dei Fondi

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti, ifondi pensione “chiusi”, “negoziali” o di “categoria” (art. 3 D.Lgs. 252/2005).

Il sistema contributivo per i lavoratori assunti dopo il 1996, è “sinallagmatico”, cioè a prestazioni corrispettive. Quanti contributi si versano, quello sarà restituito in pensione. Manca completamente l’aggancio alle ultime rate stipendiali. Il montante come si sa è costituito dai contributi versati dal primo giorno di lavoro, minimo 20 anni fa, fino al pensionamento, parzialmente rivalutati. Il che rafforza la necessità, specie per chi vorrà andare in pensione con una rendita adeguata, di costruirsi una pensione di scorta, aderendo alla previdenza complementare.

Il sistema contributivo per i lavoratori assunti dopo il 1996, è “sinallagmatico”, cioè a prestazioni corrispettive. Quanti contributi si versano, quello sarà restituito in pensione. Manca completamente l’aggancio alle ultime rate stipendiali. Il montante come si sa è costituito dai contributi versati dal primo giorno di lavoro, minimo 20 anni fa, fino al pensionamento, parzialmente rivalutati. Il che rafforza la necessità, specie per chi vorrà andare in pensione con una rendita adeguata, di costruirsi una pensione di scorta, aderendo alla previdenza complementare.

L’avvio della previdenza complementare in Italia non è stato facile e ancora oggi non raggiunge quella platea minima ritenuta ottimale, anche se 9 milioni di aderenti non sono pochi, circa il 27% dell’universo di riferimento.
Hanno pesato su questo risultato:
• le rendite pensionistiche abbastanza congrue erogate dall’Inps e dall’ex Inpdap, garantite dal sistema di calcolo misto contributivo-retributivo,
• la presenza di un istituto previdenziale esclusivamente italiano qual è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR),
• la paura che essendo le performance della pensione complementare legate agli andamenti dei mercati finanziari, si potesse perdere anche tutto il tfr che se non investito nella previdenza complementare ha una sua rivalutazione autonoma legislativamente prevista (rivalutazione annua dell’1.5% + 0,75% dell’inflazione).
Ora lo scenario costituito da pensioni sufficienti per vivere serenamente in vecchiaia non esiste più e proprio per questo, la riforma Dini, prevedendolo, si preoccupò della previdenza complementare.
Nel 2005 entrò in vigore il decreto legislativo 252 /05 che riordinò l’intera materia per favorire le adesioni.
I soggetti, o le forme di previdenza complementare sono di tre tipologie: i fondi negoziali di categoria ( i fondi chiusi), i fondi aperti ed i piani pensionistici individuali, i Pip, prodotti assicurativi.

I Fondi chiusi o negoziali

I fondi negoziali, istituiti in seguito di contrattazione collettiva, raccolgono le adesioni di lavoratori di una determinata categoria. In pratica ognuna ha un proprio fondo pensione.
Costituiti sotto forma di associazioni senza scopo di lucro sono istituite attraverso un contratto o un accordo collettivo (o regolamento aziendale), ovvero tramite un accordo tra lavoratori promosso da sindacati o associazioni di categoria.
A seconda dell’ambito di adesione, possono essere distinti in:
fondi aziendali o di gruppo: istituiti per singola azienda o gruppi di aziende;
fondi di categoria o comparto: istituiti per categorie di lavoratori o comparto di riferimento;
fondi territoriali: istituiti per raggruppamenti territoriali.
Ai fondi pensione negoziali possono aderire i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi per i quali sussista un fondo di riferimento o di categoria.
I Fondi chiusi o negoziali furono subito messi alla gogna per l’accusa mosse alle organizzazioni sindacali di fare concorrenza alle banche e alle assicurazioni per smania di potere (anche economico) di agguantare la greppia economica e di tutto e di più. Ignorando i più dell’esistenza di una fitta rete di tutela a partire dalla vigilanza della Covip.

Adesione contrattuale

Molti contratti di lavoro prevedono la cosiddetta adesione contrattuale, in questo caso il lavoratore sarà iscritto automaticamente alla forma pensionistica di riferimento mediante il versamento unicamente da parte del datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi collettivi per l’adesione contrattuale.
I lavoratori hanno la possibilità di trasformare l’adesione contrattuale in adesione piena con il conferimento del Tfr ed il versamento del contributo a suo carico oppure recedere entro un determinato periodo di tempo.
I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili fino al limite massimo di 5.164,27 euro annuo.
I fondi pensione negoziali delegano la gestione del proprio patrimonio (distinto e separato da quello dell’azienda di riferimento) a un intermediario autorizzato: società di gestione del risparmio, compagnia di assicurazione, banca o SIM (società di intermediazione mobiliare).
In ogni caso, tutti ne prevedevano un rapido e disastroso tracollo a beneficio degli altri soggetti esistentisul mercato. Già nel 2010 a soli 3 anni dalla entrata in vigore del Dlvo 252/05 la Banca d’Italia lanciava i suoi strali contro i Fondi pensione negoziali.

Oggi i fondi di categoria hanno conquistato la fiducia di tutti i lavoratori e a parità di condizioni offrono rendimenti più alti.

Le prestazioni erogabili da un fondo pensione

I fondi pensione erogano le seguenti prestazioni:

Anticipazioni

I riscatti

(liquidazione della posizione maturata se non si sono raggiunti i requisiti per la pensione)

Il trasferimento

portabilità ( la possibilità di trasferirsi da un fondo pensione ad un altro)

La pensione complementare

( Rendita)

Anticipazioni

Durante il periodo di iscrizione ad un fondo pensione, nelle situazioni previste dalla legge e da ciascun fondo, si ha la possibilità di poter prelevare dalla propria posizione individuale accumulata, una parte del risparmio previdenziale, a titolo di riscatto o di anticipazione.
La somma che si preleva a titolo di riscatto o di anticipazione riduce la posizione individuale matyrata e, quindi, ciò di cui si potrà disporre al momento del pensionamento.

Se si è iscritti alla previdenza complementare da più di 8 anni si può chiedere un’anticipazione, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (per te o per i propri figli), spese relative alla fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della L. 8 marzo 2000, n. 53, ovvero per un importo massimo del 30% del capitale accumulato, per ulteriori esigenze. 

Quest’ultima possibilità, cioè quella di poter chiedere un’anticipazione del 30% del capitale accumulato senza dover fornire alcuna giustificazione, non si applica ai dipendenti pubblici.
Inoltre, per far fronte a spese sanitarie, anche il coniuge e dei figli, si può richiedere in
qualsiasi momento un’anticipazione della posizione individuale per un importo
massimo del 75% del capitale accumulato.
Le richieste di anticipazione possono essere reiterate, anche con riferimento alla
medesima causale, fino al raggiungimento del limite massimo erogabile.

Differenza con il Tfr

Ordinariamente il diritto a percepire il Tfr matura solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la legge prevede che, se ricorrono determinate circostanze, il lavoratore può richiedere un anticipo della liquidazione.

In particolare, per poter chiedere l’anticipo del Tfr, il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio e l’anticipazione non può essere superiore al 70% del trattamento cui il dipendente avrebbe diritto nel caso in cui il rapporto di lavoro cessasse alla data della richiesta.

 

Le richieste di anticipo Tfr possono essere soddisfatte solo per le seguenti causali:

in caso di necessità di acquistare la prima casa per sé e/o per i figli documentata con atto notarile;
in caso di necessità di sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Di regola il datore di lavora deve soddisfare annualmente almeno le richieste provenienti dal 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.

Anticipazione del tfr per i dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici il diritto all’anticipazione del TFR, ma solo per i cessati dal servizio, è stato introdotto dall’articolo 4 del Decreto legge 185 del 2008 meglio conosciuto come Decreto Anti Crisi, ma non ha mai avuto attuazione a causa degli alti costi che avrebbe comportato. Anzi in linea generale, per i dipendenti pubblici, invece dell’anticipazione, vige il sistema della “postecipazione”, visto che come minimo in base alle attuali norme deve aspettare come minimo 12 mesi dal pensionamento per poterlo riscuotere. Dodici mesi cjhe sossono diventare anche parecchi anni. In questo caso può chiedere un’anticipazione fino a 45.000 del tfr spettantegli.

E’ inoltre prevista la possibilità reintegrazione
Riscatto totale può essere richiesto in presenza di invalidità con riduzione capacità lavorativa ad 1/3, ovvero a seguito cessazione seguita da inoccupazione superiore a 48 mesi (se non c’è diritto a pensione anticipata)
Riscatto parziale nella misura del 50% in presenza di cessazione seguita da inoccupazione superiore a 12 mesi, ovvero in presenza di mobilità o cassa integrazione
Possibili forme di riscatto totale connesse alla perdita dei requisiti di partecipazione, se e come previsti dagli statuti, con tassazione meno favorevole
In caso di riscatto a seguito decesso non vi è differenza tra le diverse tipologie di Fondi. In assenza di eredi e di diverse disposizioni la posizione rimane acquisita al Fondo se negoziale, ovvero viene devoluta a finalità sociali se si tratta di forme pensionistiche individuali.

Fiscalità

La rendita per pensione complementare è assoggettata alla ritenuta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno dopo il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, cioè fino al 9%.

Fondi pensione aperti

I fondi aperti (art. 12 D.Lgs. 252/2005) sono forme pensionistiche complementari.

I Fondi pensione «aperti» sono fondi che consentono a chi vi contribuisce di ottenere una seconda pensione grazie all’apporto periodico di denaro; normalmente viene stipulato un piano pensionistico con il Fondo a cui si vuole aderire.

I fondi aperti possono essere costituiti a seguito di accordi collettivi, costituiti da operatori del mercato finanziario, cioè da soggetti abilitati alla gestione del risparmio quali le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le assicurazioni, ai quali possono aderire tutti coloro per i quali non sussistano o non operino i Fondi negoziali. In base alle novità introdotte dal Dlgs n. 252/2005 detti fondi sono aperti a tutti i soggetti aventi diritto ad accedere alla previdenza complementare; questi Fondi, infatti, possono accogliere le adesioni su base collettiva anche se gli accordi istitutivi di tali forme riguardano lavoratori e datori di lavoro per i quali sono già operanti fondi pensioni contrattuali. Vi può essere destinata anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote di TFR. L’adesione a questi fondi può avvenire, oltre che su base collettiva anche su base individuale.

Erogazione rendita Fondo pensione aperto

Al momento della scelta del piano pensione, o successivamente, si può decidere di essere liquidati dal Fondo pensione aperto in diversi modi. Questa seconda pensione può essere chiesta sotto forma di:
– rendita vitalizia;
– 50% di rendita vitalizia e 50% di capitale;
– 100% di capitale.
Anticipata liquidazione Fondo pensione

Erogazione rendita Fondo pensione aperto

Al momento della scelta del piano pensione, o successivamente, si può decidere di essere liquidati dal Fondo pensione aperto in diversi modi. Questa seconda pensione può essere chiesta sotto forma di:
– rendita vitalizia;
– 50% di rendita vitalizia e 50% di capitale;
– 100% di capitale.
Anticipata liquidazione Fondo pensione

Si può richiedere la liquidazione anticipata al Fondo? Sì.

Se si hanno specifiche esigenze personali, è possibile chiedere la liquidazione anticipata del montante maturato e cioè di quanto si è versato per la pensione integrativa; di regola, è possibile ottenere un anticipo quando: si devono sostenere spese sanitarie straordinarie documentate, connesse ad interventi e terapie per malattia gravi che possono riguardare, oltre che il contribuente, il coniuge o i figli; in questo caso, è possibile chiedere al massimo il 75% del montante maturato; acquisto o ristrutturazione prima casa, per sé stessi o per i figli. È possibile ottenere l’anticipo del 75% del montante maturato, dopo 8 anni dall’adesione al Fondo in generale, per motivi personali, dopo 8 anni dall’adesione al Fondo, per un ammontare massimo del 30% del montante maturato. Per verificare l’anzianità maturata nel Fondo pensione bisogna considerare tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dalla data di prima iscrizione ad un Fondo pensione, che può non coincidere con il Fondo al quale si chiede l’anticipazione. Fonte: laborability.com Piani pensionistici individuali (Pip) (art. 13 D.Lgs. 252/2005), rappresentano i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che li disciplinano non dipendono solo dalla polizza assicurativa ma anche da un regolamento basato sulle direttive della COVIP. Lo scopo è garantire all’utente gli stessi diritti e prerogative analoghi alle forme pensionistiche complementari. Fondi pensione preesistenti. Si tratta dei fondi pensione già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima della Legge 124/93, che ha istituito la previdenza complementare. Questi fondi hanno caratteristiche proprie che li distinguono dai fondi istituiti successivamente. Possono, ad esempio, gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati. Si tratta di Fondi collettivi per i quali l’adesione dipende da accordi o contratti aziendali o interaziendali.