Precoci e lavori gravosi

La legge di bilancio 2018 ha introdotto dal 1° gennaio 2018, modifiche per i soggetti in particolari condizioni (c.d. beneficio per lavoratori “precoci”) quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose.
Sono state, altresì, introdotte nuove attività lavorative attraverso l’ampliamento dell’elenco delle professioni.
Nulla è stato modificato per gli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
E’ stato altresì, eliminata la tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.
L’Inps con la circolare 33 del 23/2/2018 ha fornito le istruzioni applicative in merito alle citate modiche nonché alcuni chiarimenti.

Disoccupati

Possono presentare domanda per lavoratori precoci, anche coloro che si trovino nello status di disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi, durante i quali il soggetto deve essere rimasto disoccupato.
Ciò potrà essere verificato presso i centri per l’impiego.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei tre mesi.
Il beneficio per i lavoratori non si applica ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari.

Parimenti, non hanno diritto i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse da quelle indicate dalla legge.

Nuove condizioni di accesso al beneficio per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave.
Oltre ai parenti di primo grado dal 1° gennaio 2018 può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992.

Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed il nipote; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.
Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame; per affini di secondo grado si intendono i cognati.
Per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • aver compiuto i settanta anni di età;
  • essere anch’essi affetti da patologie invalidanti;
  • essere deceduti o mancanti.

Il soggetto richiedente, in qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (di seguito definita “persona con disabilità”) si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).
Riguardo al compimento dei settant’anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio.

Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” può essere presentata anche da parenti di secondo grado o affini entro il secondo, si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di legge, alle patologie a carattere permanente.
L’espressione “mancanti”, infine, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, pertanto, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell’anno) e deve permanere fino all’accesso al beneficio.

Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.

Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità da una data anteriore.

Al verbale suddetto sono equiparati:

  • L’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. 90/2014.
  • il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. 324/93, convertito dalla L. 423/93, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. 90/2014.

Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave.
Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio sia con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.

Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.

Sul concetto di convivenza utile per il diritto al beneficio “precoci”, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza.

In coerenza con l’orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).

Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In merito alla tipologia di documentazione da produrre, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” il verbale della commissione medica che ha accertato l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. In adempimento dell’obbligo di allegazione documentale, l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’handicap.

Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e, pertanto, non consente l’accesso al beneficio “precoci”, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.

Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 114), si applica l’articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ai sensi del quale, “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di
verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i suoi effetti ai fini dell’accesso al beneficio “precoci”. Qualora prima della data di accesso al beneficio intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.

Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.

Si ricorda a tale riguardo che, come indicato nel messaggio n. 2901/2015 “I cittadini (…) in possesso di un verbale di legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario”.

Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, si fa presente quanto segue.
Con riferimento ai soggetti con patologie oncologiche l’accertamento dell’invalidità civile, ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica, di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti”.

A tale riguardo, con il messaggio n. 12857/2006, l’Istituto ha precisato che “fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all’eventuale sospensione dei relativi effetti”, “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.

Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell’accertamento provvisorio da parte della commissione ASL, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio “precoci” allegando il suddetto verbale
ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.

Con riferimento ai soggetti affetti dalla sindrome di Down, tali soggetti, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base. Ne discende che anche la dichiarazione del medico di base costituisce documentazione valida ai fini della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci”.
Si precisa che con riferimento alle patologie oncologiche), si riferiscono per coloro che sono affetti da riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%).

Lavoratori c.d. gravosi

A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose, utile per l’accesso al beneficio “precoci”, si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza del beneficio ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso: svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni almeno sette anni di attività c.d. gravosa; oppure svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

Ai fini del computo dei sette anni o dei sei, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
Nuove professioni individuate come attività “gravose”
A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 232/ 2016, sono aggiunte le nuove professioni. In particolare, i nuovi lavoratori “gravosi” sono i seguenti:

  • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

La definizione delle nuove categorie di destinatari, non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.

Lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia

Con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, la legge di bilancio 2018 ha altresì specificato che al solo fine di individuare i
sei anni di attività c.d. gravosa nei sette o i sette anni di attività c.d. gravosa nei dieci, debba essere assunto a riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate costituito da 156 contributi giornalieri.

Ne consegue che è sufficiente che il soggetto abbia 156 contributi giornalieri come lavoratore agricolo affinché gli venga riconosciuto un intero anno di lavoro c.d. gravoso.
Ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, le Strutture territoriali non dovranno verificare l’applicazione da parte dell’azienda di una voce di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

Poiché ai lavoratori precoci continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti dalla speranza di vita, resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 ( 41 anni e 5 mesi).

Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

L’Istituto comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

  • entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo;
  • entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.

Si ribadisce, inoltre, che il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda, con l’unica eccezione prevista al successivo paragrafo.

Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di pensione anticipata entro il 1° marzo.

Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio “precoci”, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018, la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.